Ai fini di migliorare la qualità delle gestione amministrativa e tecnica del condomìnio, si possono nominare più amministratori specializzati in campi diversi (Ad esempio un ragioniere come gestore amministrativo e un geometra come gestore tecnico del condomìnio).
In questo caso il potere di rappresentare i condòmini nei confronti dei terzi spetta a tutti (Cassazione 11155 del 24/12/1994).
Se però gli incarichi sono specifici, questo potere si presume limitato al relativo servizio della parte comune.
E’ opportuno pertanto indicare, all’ atto della nomina, in modo chiaro e dettagliato, i rispettivi poteri.