si alza la maggioranza per le barriere, disabili a rischio
Tra le novità introdotte dalla riforma della disciplina condominiale, contenuta nella normativa 220/2012 e vigente dal 18 giugno prossimo, si annovera l’innalzamento della maggioranza prevista dall’attuale direttiva per statuire i rinnovamenti volti a rimuovere le barriere architettoniche negli edifici privati. La prospettiva, probabilmente messa in discussione dallo stesso legislatore, non sembra sostenere valide spiegazioni: le legge di riforma, tuttavia, all’art. 27 tocca, modificandolo, l’art. 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, stabilendo che (tramite rinvio al secondo comma dell’art. 1120 del Codice Civile) l’assemblea condominiale dispone le innovazioni relative alla cancellazione delle barriere architettoniche nei complessi residenziali mediante un numero di voti che corrisponda alla maggioranza degli intervenuti e ad almeno la metà del valore dell’edificio. Il testo dell’originario dettato, peraltro in vigore fino al 18 giugno, richiamando l’art. 2, comma 1, della normativa 12/1989 ha fino ad ora legittimato l’approvazione delle delibere, a condizione che siano adottate in una riunione assembleare di seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore del complesso.
Pur rispondendo al tentativo di abbattere le barriere architettoniche rendendo la maggioranza più uniforme rispetto a quelle previste da similari normative speciali (ad esempio l’art. 26 della legge 10/1991 sul risparmio energetico o l’art2-bis, comma 13, della legge 66/2001 sull’impiantistica di radio-diffusione satellitare), la previsione dell’elevazione di una maggioranza agevolata, che da sola già richiama un’esigenza sociale ed un preciso principio costituzionale, non pare avere valide ragioni. Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza 18334/2012, ha rimarcato tale evidenza sostenendo come, in generale, i rapporti tra condomini debbano fondarsi sul principio di solidarietà condominiale, seguendo il quale la compresenza di più appartamenti in un’unica sede coinvolge di per sé il contemperamento dei diversi interessi, trovando attuazione maggiore nella salvaguardia dei diritti fondamentali dei disabili.
E così ha sancito la recente sentenza n. 2156/2012, con la quale la Cassazione ha disposto che nell’ambito della valutazione comparativa delle esigenze oppositive, da un lato i portatori di handicap, dall’altro i condonomi senza disabiltà, dinanzi la proposta costruttiva di un ascensore nella tromba delle scale con conseguente restringimento di quest’ultima, in conformità ai dettami costituzionali tutelanti la salute (art. 32) e la funzione sociale della proprietà (art. 42), tra le due posizioni, debba prevalere la prima. Rimane pertanto oscura la ragione che ha spinto il legislatore ad innalzare la vigente maggioranza proprio in un settore dove gli interessi in gioco sono tanto complessi e delicati.