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Separazione e spese di condominio

Separazione e spese di condominio, chi paga le spese? Quando, nel corso di un giudizio di separazione o divorzio, il giudice decide in merito all’ assegnazione della casa coniugale a uno dei due coniugi, di norma stabilisce chi dei due debba pagare le spese di condominio: qualora, però, non lo faccia, esse sono a carico dell’ assegnatario.

Così, ad esempio, se il magistrato stabilisce che la casa debba andare alla moglie, sarà quest’ultima a dover pagare l’amministratore. Ma, in caso di mancato versamento delle spese mensili, il decreto ingiuntivo potrà essere notificato anche all’ effettivo proprietario, ossia l’altro coniuge non assegnatario. È quanto chiarito dalle recenti sentenze della Cassazione. Ma procediamo con ordine.

A chi va la casa coniugale?

Al momento della separazione, se la coppia ha avuto figli e questi sono ancora minorenni o maggiorenni e non ancora autosufficienti, il giudice assegna la casa (sia essa in comunione o di proprietà di uno solo dei due coniugi) a chi dei due è collocatario dei minori. Significa che il genitore presso cui andranno a convivere i bambini avrà diritto a rimanere nella casa che un tempo era residenza della famiglia, mentre l’altro dovrà andare via (anche se non mancano precedenti giurisprudenziali che hanno consentito la divisione dell’ immobile, con sostanziale convivenza sotto lo stesso tetto).

Il discorso, tra l’altro, può allargarsi ora anche alle unioni civili tra gay e alle convivenze.

Nel caso in cui la coppia non abbia avuto figli:

  • se l’immobile era in comproprietà (come nel caso di coniugi in comunione dei beni) esso andrà diviso tra i due contitolari (salvo diverso accordo tra di essi);
  • se l’immobile, invece, apparteneva a uno solo dei due, ritornerà a quest’ultimo.

Insomma, solo se vi sono figli si può porre il problema dell’assegnazione della casa. Questo perché, stabilisce il codice civile, il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, interesse che deve essere quello di far vivere questi ultimi nello stesso habitat domestico in cui vivevano prima della separazione. È chiaro pertanto che l’assegnazione della casa cessa se:

  • il coniuge assegnatario decide di andare a vivere altrove (ad esempio, si trasferisce o va a vivere dai genitori insieme ai figli);
  • i figli diventano autosufficienti o vanno a vivere altrove.

Cosa si intende per casa coniugale?

Per casa coniugale o familiare si intende l’abitazione in cui fino al momento della separazione o del divorzio si svolgeva l’attività della famiglia. Secondo la Corte di cassazione [1] “al fine dell’assegnazione a uno dei due coniugi separati o divorziati della casa familiare, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorché essa era unita, e inoltre che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica”.

Chi paga le spese di condominio?

Nel caso di assegnazione della casa, dunque, si verifica una scissione tra l’utilizzatore del bene (colui, cioè, che ha ottenuto dal giudice l’assegnazione dell’immobile) e il proprietario. Si pone quindi il problema di stabilire chi dei due debba pagare le spese di condominio, sia quelle dell’ordinaria gestione che quelle straordinarie.

È opportuno – ma non sempre succede – che sia il giudice, nella sentenza di separazione o divorzio – a specificare quale coniuge debba pagare le spese relative alla casa, comprese quelle condominiali. Di norma, queste spese vengono messe a carico dell’utilizzatore, ma non sempre: è il caso, ad esempio, in cui il coniuge beneficiario della casa sia anche nullatenente e non ha quindi la possibilità di pagare neanche le spese di condominio. In tal caso, è necessario che il magistrato espressamente specifichi che detti oneri sono a carico del proprietario dell’immobile.

Se invece il giudice non dice nulla nel proprio provvedimento e si limita solo a stabilire a chi dei due coniugi vada la casa, si applica la regola generale:

  • tutte le spese relative all’uso dell’immobile, come le spese condominiali e quelle di manutenzione delle cose comuni dell’edificio sono a carico dell’utilizzatore, utilizzatore che di solito è la moglie in quanto spesso collocataria dei figli minori;
  • le spese straordinarie o di conservazione sono invece a carico del proprietario.

In caso di morosità nelle spese condominiali

Se il coniuge assegnatario della casa coniugale non paga le spese condominiali, l’amministratore di condominio può notificare il decreto ingiuntivo sia all’assegnatario dell’immobile che all’effettivo proprietario (salvo poi il diritto di quest’ultimo di rivalersi nei confronti dell’ex coniuge). I due, infatti, sono responsabili in solido.

Se la casa è in comproprietà

Se la casa coniugale è in comproprietà tra marito e moglie (ciò che si verifica sia quando questi sono in regime di comunione che in regime di separazione ma abbiano acquistato congiuntamente l’immobile):

  • le spese per la manutenzione ordinaria – sempre che il giudice non disponga diversamente – competono al coniuge assegnatario, titolare del diritto di godimento;
  • le spese straordinarie, invece, sono pagate da entrambi i coniugi comproprietari in base alle rispettive quote di proprietà. Per cui, se essi sono contitolari al 50%, le spese si dividono a metà.

Chi paga Imu e Tasi

La casa assegnata in sede di separazione o divorzio è esente tanto dall’Imu quanto dalla Tasi, sempre che non si tratti di immobile di lusso. Quindi il problema del pagamento delle tasse si pone solo per quanto riguarda l’imposta sui rifiuti, la Tari, che sarà a carico dell’assegnatario.

Se l’appartamento è in affitto

Se marito, moglie e figli vivevano in un appartamento in affitto, con la separazione giudiziale nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale, al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia così convenuto.

Il giudice potrebbe però decidere che il canone di affitto sia pagato dal coniuge che versa l’assegno di mantenimento [2].

[1] Cass. sent, n. 1198/2006.

[2] Cass. sent. n. 7127/1997.

www.laleggepertutti.it/124789_assegnazione-casa-coniugale-chi-paga-le-spese-di-condominio

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