Vorrei fare una breve introduzione in merito ai compiti del Presidente dell’assemblea condominiale.
Controllata la validità dell’assemblea è bene che l’assemblea scelga il presidente e il segretario. Se l’assemblea è numerosa occorre che il presidente sia una persona energica in grado di guidare un dibattito. Il presidente ha solamente poteri disciplinari e di certificazione limitati a quell’assemblea. Inoltre, il presidente deve anche risolvere alcuni casi che si possono presentare, per esempio: se sono presenti dei comproprietari o dei proprietari in comunione, egli li deve invitare a scegliere un rappresentante comune, se non c’è accordo, sorteggerà il rappresentante.
Chi fa le veci di segretario dovrebbe verbalizzare l’allontanamento dall’assemblea di ogni condomino (presidente o no). Le rispettive mutazioni millesimali dovute agli allontanamenti o arrivi tardivi dei condomini devono anch’esse essere sempre verbalizzate.
Nel caso in cui sia il presidente ad allontanarsi sarebbe sufficiente nominare un nuovo presidente e proseguire con gli O.d.G.
Le delibere adottate con i quorum deliberativi prescritti dalla elgge restano valide poichè il quorum costitutivo di un assemblea di condominio deve essere controllato solamente al momento iniziale dell’assemblea (Sentenza di Corte di Cassazione n. 89 del 09.01.1967).