Cassazione: se il portiere cambia lavoro deve rilasciare l’alloggio ottenuto in comodato
Licia Albertazzi scrive…
Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 4658 del 26 Febbraio 2014. Può il contratto di comodato stipulato in favore di custode di un immobile durare tutta la vita? Dipende dalle clausole contenute nel contratto, nonché dalla volontà espressa dalle parti. Nel caso in oggetto il condominio interessato, in secondo grado, ottiene la pronuncia giudiziale al rilascio dell’immobile da parte del portiere, a seguito di assunzione di nuovo soggetto da adibire alle medesime funzioni.
Il Tribunale aveva inizialmente ritenuto che il contratto di comodato fosse stato concluso a durata indeterminata; tale interpretazione era stata disattesa dalla Corte d’appello, la quale aveva quindi confermato l’obbligo, a carico del portiere precedente, di rilasciare l’immobile.
Anche la Suprema Corte, esprimendosi direttamente in camera di consiglio, ha appoggiato la soluzione interpretativa fornita dal giudice di secondo grado, escludendo che fosse volontà delle parti stipulare un contratto di comodato ad esclusivo beneficio abitativo della ricorrente.
La cessione in comodato dell’immobile, in quel caso specifico, è da intendersi ad uso esclusivo del portiere pro tempore, dunque sarebbe legittima la pretesa, avanzata dal condominio a seguito della nuova assunzione, a riottenere la disponibilità dell’alloggio. Inoltre, l’interpretazione contrattuale fornita dal giudice del merito è censurabile in sede di legittimità soltanto per motivi inerenti la violazione di legge o il difetto di motivazione; ipotesi qui non ravvisabili. Il ricorso, dichiarato manifestamente infondato, viene deciso con ordinanza dalla sezione filtro.
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