Chi possiede una rampa di scale non è padrone anche dell’area sottostante
Il condomino proprietario della rampa di gradini che consente l’accesso al suo appartamanto non può considerare sua anche l’area sottostante al piano scala. La Corte di cassazione, con la sentenza 28350, depositata ieri, delude l’aspettativa di due condomini che avevano comprato una casa comprensiva di una scala e, in virtù dell’acquisto, si consideravano in diritto di precludere l’accesso a uno sgabuzzino che faceva parte dell’appartamento di altri condomini solo perché posto nel sottoscala.
La Suprema corte fornisce infatti una diversa interpretazione dell’espressione "vano scala". «Nell’ipotesi in cui un condomino risulti proprietario esclusivo della rampa di scale accedente al suo appartamento – scrivono i giudici – la parte di area sottostante le scale non può riteneresi idonea a costituire, con esse una entità unica e inseparabile postulando il concetto di incoproprazione, al pari di quello di accessione, una unione fisica e materiale del manufatto rispetto al suolo, ciò che non è lecito affermare con riguardo a una superfice libera, sormontata da una rampa di scale». Chi ha ceduto in blocco casa e scale – spiega la Suprema corte – non poteva escludere quindi che ad altri fosse venduta la superfice sottostante.
La Cassazione nega anche ai ricorrenti la possibilità di far deporre in loro favore l’ex proprietaria del loro appartamento: il rischio che, in qualità di acquirenti, potessero rivalersi su di lei in caso di un verdetto non favorevole della causa intentata, come è in effetti avvenuto, non legittimavano la signora che aveva venduto l’immobile a stare in giudizio.
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