Bruno Albertinelli scrive…
i parla di ‘mini-condominio’ quando in uno stabile si hanno meno di nove unità abitative, con più di un proprietario. Per questa tipologia di condominio, per legge non è prevista la nomina di un amministratore condominiale.
Le norme però cambiano se si eseguono dei lavori di risanamento o ristrutturazione che riguardino l’intero edificio: in questi casi si ha diritto ad un bonus fiscale, a patto che prima dell’inizio dei lavori si richieda un codice fiscale per il condominio all’Agenzia delle Entrate.
Le fatture dovranno essere emesse a nome del condominio, e il pagamento dovrà essere effettuato indicando il codice fiscale condominiale.
Questa norma risulta sconosciuta a molti contribuenti, che rischiavano di perdere il bonus fiscale per i lavori eseguiti nel 2014. L’Agenzia delle Entrate offre però una via d’uscita ai contribuenti, con la seguente sanatoria:
– Il bonus viene riconosciuto anche qualora il pagamento sia avvenuto direttamente da parte dei singoli condomini alle ditte incaricate con l’indicazione del codice fiscale personale, se:
a) entro il 30 settembre 2015 viene richiesto all’Agenzia delle Entrate un codice fiscale per il mini-condominio (pagando una sanzione amministrativa di 103,29 euro);
b) entro lo stesso termine si comunica all’Agenzia su carta semplice i dati catastali, i dati dei pagamenti delle opere edili eseguite sulle parti comuni, le relative fatture, i nomi dei condomini con relativi codici fiscali e la richiesta di riconoscere il mini-condominio come committente dei lavori edili (ai fini fiscali).
Ciò significa che nella dichiarazione dei redditi (UNICO PF 2015) bisogna indicare, entro il 30 settembre, nella sezione ‘detrazioni speciali’ il codice fiscale del condominio. I contribuenti che hanno compilato il 730/2015 possono presentare a tale scopo una dichiarazione aggiuntiva, entro il 26 ottobre.
Chi si trova nella situazione sopra descritta farà bene ad approfittare della sanatoria emanata dall’Agenzia delle Entrate e seguire nel rispetto dei termini l’iter previsto, altrimenti vi è il rischio di perdere il beneficio d’imposta.
L’ambito di applicazione della sanatoria riguarda sia lavori di manutenzione che di ristrutturazione di qualsiasi genere (anche risanamento energetico), che vengano eseguiti sull’intero edificio, quando si ha intenzione di beneficiare del bonus fiscale (e tutti i restanti requisiti necessari in tal senso siano soddisfatti).
La sanatoria vale solo per i lavori eseguiti nel 2014.
http://www.valledaostaglocal.it/2015/09 … omini.html