Per ciò che riguarda il ruolo dell’amministratore di condominio, con riguardo alle attribuzioni dell’amministratore disciplinate nell’art. 1130 cc., la legge di riforma ha confermato l’incombenza in ordine alla esecuzione delle deliberazioni assembleari.
Inoltre ha precisato che l’ amministratore è tenuto a convocare annualmente l’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale.
Inoltre, la riforma ha ribadito il ruolo dell’amministratore in merito alla necessità di attivarsi per garantire l’osservanza del regolamento condominiale da parte dei condomini.
La nuova formulazione del n. 2 dell’art. 1130 cc. si differenzia dalla precedente solamente per alcuni piccoli particolari che potremmo definire di tenore stilistico più che contenutistico.
Infatti, non si parla più di disciplina, ad opera dell’amministratore, della prestazione dei servizi condominiali, ma più correttamente di fruizione degli stessi.
Manutenzione ordinaria
Le attribuzioni riguardanti le attività di manutenzione ordinaria di cui al n. 3 dell’art. 1130 cc. sono state confermate nello stesso identico tenore letterale della precedente formulazione.
Così come le funzioni previste dal n. 4 relative al compimento degli atti conservativi.
Il secondo comma dell’art. 1130 cc. nel quale si indicava il generico obbligo dell’amministratore di rendere il conto della propria gestione alla fine di ogni anno è stato invece eliminato.
Questo obbligo è stato sostituito nella successiva numerazione dell’articolo da una serie di norme di dettaglio, le quali descrivono in maniera esplicita il profilo gestionale dell’attività dell’amministratore e le incombenze ad essa relative.
Si va dagli adempimenti fiscali di cui al n. 5, alle regole e modalità inerenti alla tenuta del registro dell’anagrafe condominiale.
Inoltre dalla redazione del registro dei verbali di assemblea di cui ai n. 6 e 7, alla conservazione ed archiviazione di tutta la documentazione inerente l’attività di gestione svolta di cui al n. 8.
Attestazione in merito ai pagamenti
Non per ultimo l’ obbligo di attestazione che l’amministratore è tenuto a fornire in merito a pagamenti e liti giudiziali in corso di cui al n. 9, alla redazione del rendiconto annuale di gestione.
Alla sua approvazione in apposita assemblea convocata entro il termine di 180 giorni dalla chiusura del rendiconto (norma quest’ultima che riproduce, ampliandola, in merito alle incombenze relative all’approvazione, quella precedentemente contenuta nell’abrogato 2° comma).