Rumore molesto in condominio
Il rumore molesto in condominio può definirsi dal punto di vista soggettivo come un suono non desiderato, in quanto si caratterizza per essere una sensazione uditiva soggettivamente sgradevole.
Per esempio una melodia proveniente da una radio può essere piacevole per coloro che si trovano nell’ambiente in cui è posta, mentre può essere fastidiosa per coloro che si trovano nelle immediate adiacenze e sono intenti a studiare, riposare o lavorare.
Per costoro la melodia può trasformarsi in un rumore fastidioso.
Qualsiasi sorgente sonora può trasformarsi potenzialmente in una sorgente di rumore se diventa fonte di disturbo per gli altri.
Anche cantare liberamente su un balcone può rappresentare un fattore scatenante di discussioni condominiali.
Ma si è liberi di cantare all’interno dei condomini.
Lo ha stabilito la Cassazione, la quale spiega che: ” zittire una persona mentre dà libero sfogo al canto sul balcone della propria finestra equivale a tenere un comportamento quantomeno inopportuno se non addirittura potenzialmente atto a ledere i diritti della persona, garantita nella manifestazione esteriore come ‘singola’ pure nella carta costituzionale”.
Il caso esaminato con la sentenza n. 20750/2010 riguarda un condomino che aveva detto alla sua vicina di “farla finita” con le sue canzoni.
Di tutta risposta lei aveva risposto in modo offensivo dicendogli in sostanza di farsi gli affari suoi.
Precisazioni della Corte di appello
La Corte, precisa nella sentenza, che non è dato sapere quali fossero i gorgheggi né quali fossero le canzoni intonate dalla donna che per abitudine si affacciava alla finestra per intonare canti.
Il vicino, stufo di sentirla cantare le aveva detto di “farla finita”.
La reazione di lei era stata immediata ed offensiva e così il caso finiva davanti al giudice di pace con una denuncia per ingiuria.
Ma la donna veniva assolta in primo e secondo grado perché si è ritenuto che avesse reagito di fronte a un fatto ingiusto.
Non contento il condomino decide ricorrere in Cassazione sostenendo che, nella specie, non poteva configurarsi la “causa di non punibilità della provocazione” dato che lui aveva solo chiesto alla vicina di non disturbare con il proprio canto.
La Suprema Corte dando ragione alla donna ha evidenziato che “il principio è stato applicato in modo corretto dal giudice del merito”.
Pertanto, il condominio non ha ottenuto lo scopo di impedire il canto della signora, sobbarcandosi anche le spese processuali.
Nel caso di specie analizzato dalla Corte di Cassazione, zittire una persona che dà libero sfogo alla propria personalità mediante il canto effettuato sul balcone delle propria finestra è un comportamento inopportuno o addirittura lesivo dei diritti della persona.
Quindi, il canto, effettuato in determinate condizioni e modalità, non può essere considerato “fonte di disturbo” in quanto la normale tollerabilità è l’unica regola di condotta che qualifica la liceità o la illiceità delle immissioni.
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