Rumore in condominio: come ottenere cessazione e risarcimento
Se nel tuo appartamento si propagano rumori provenienti da impianti condominiali (pensa, per esempio, all’ascensore o all’impianto di riscaldamento), ed essi superano la normale tollerabilità, hai diritto a far interrompere le immissioni rumorose e a ottenere il risarcimento del danno (sia “patrimoniale” che “non patrimoniale”) da parte del condominio. E ciò ti spetta anche se tali impianti sono perfettamente a norma. Questo chiarimento proviene da una recente sentenza [1] della Cassazione.
In tali casi non è necessario far verificare, a un tecnico di fiducia, il rispetto o meno dei limiti di rumore riportati nel Dpcm del 5 dicembre 1997 (decreto dedicato alle immissioni sonore provenienti da impianti interni all’edificio). Dunque, anche se l’amministratore di condominio ti oppone la circostanza secondo cui l’impianto sarebbe “in regola” con la normativa, puoi comunque agire e imporne il definitivo spegnimento. La normativa di diritto pubblico (cioè il Dpcm) fissa, infatti, solo le linee guida generali per la tutela dell’interesse collettivo e non quello privato, del proprietario di casa.
Il codice civile – si legge nella sentenza – consente a ogni condomino di ottenere la cessazione del comportamento lesivo, oltre al risarcimento del danno patrimoniale per via dei danni procurati al diritto di proprietà (la riduzione del valore commerciale dell’immobile).
Spetta, inoltre, il risarcimento del danno non patrimoniale tutte le volte in cui il rumore eccessivo pregiudichi la salute del condomino, il quale, per come è ovvio che sia, ha il diritto di godere il proprio appartamento in modo pieno.
Se il giudice accerta (per il tramite di un C.T.U, ossia un consulente tecnico dell’ufficio) che le immissioni sono intollerabili [3] scatta in automatico la responsabilità risarcitoria [4].
Non è necessario neanche provare l’esistenza di un comportamento doloso o colposo da parte del condominio.
Tale orientamento è stato già affermato, in passato, dalla stessa Cassazione [5].
Sul tema si attendono ora le nuove disposizioni del Governo, che con la recente approvazione della Legge europea 2013-bis [6], dovrà adeguarsi alle regole europee sull’inquinamento acustico.
[1] Cass. sent. n. 23283 del 12.01.15.[2] Art. 844 cod. civ.
[3] In base all’art. 844 cod. civ.
[4] Ex. Art. 2043 cod. civ.
[5] Cass. sent. n. 2319/2011 e n. 939/2011.
[6] L. 161/2014.
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