Il condominio, in qualità di sostituto d’imposta opera e versa le ritenute di acconto per le prestazioni ricevute dai lavoratori autonomi e dagli artigiani.
Stiamo parlando della ritenuta di acconto del 20% operata sulle presentazioni rese ad esempio dai lavoratori autonomi verso il condominio (ingegnere, architetto, commercialista, ecc.) e di quella del 4% operata sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto, di opera o di servizi eseguiti nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (manutenzione ascensore, ecc.).
Finora la regola generale è stata la seguente: La ritenuta va operata e successivamente versata (dal condominio) entro il 16 del mese successivo quello del pagamento della fattura al prestatore.
dal 1° gennaio 2017, in virtù delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2017 (comma 36) cambiano le regole in merito al versamento della ritenuta del 4%. Nulla cambia, invece, per quanto riguarda quella del 20%.
La soglia dei 500 euro – In particolare, con riferimento alla ritenuta del 4%, è stabilito che (dal prossimo anno), questa va versata secondo le regole ordinarie solo se supera la soglia di 500 euro. Quindi ad esempio, con riferimento ad un corrispettivo pagato di 1.000 euro su cui la ritenuta è di 40 euro (4% di 1.000), per il condominio non sussisterà più obbligo di versarla entro il 16 del mese successivo quello di pagamento della relativa fattura.
Qualora, invece, la ritenuta da versare sia, ad esempio, pari a 520 euro, questa andrà versata secondo le ordinarie regole.
Pertanto le ritenute di acconto non versate perché di importo NON superiore alla predetta soglia di 500 euro, andranno, comunque, versate dal condominio entro il 30 giugno ed entro il 30 dicembre di ogni anno.
Con questa nuova disposizione normativa, la volontà del legislatore è quella di semplificare e snellire il carico degli adempimenti in capo al condominio.
Obbligo di tracciabilità per i pagamenti
È altresì stabilito che il pagamento dei corrispettivi dovrà essere eseguito dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee (da stabilire con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze) a consentire all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
L’inosservanza di tale obbligo, comporterà l’applicazione del relativo sistema sanzionatorio (comma 1 dell’articolo 11 D.Lgs. n.417/1997) che prevede una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.