Ripartizione dell’ illuminazione delle scale
Le spese per la pulizia e l’illuminazione delle scale devono essere ripartite in base al disposto dell’articolo 1123, comme II, codice civile, secondo cui " se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne."
Nel caso delle scale, il criterio utilizzato è quello dell’altezza del piano, poichè a parità di uso, i proprietari dei piani alti logorano e sporcano di più le scale rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui devono contribuire in misure maggiore alle spese di pulizia e illuminazione ( si veda Cassazione, sezione II, n. 432 del 12 gennaio 2007 ).
Per quanto attiene invece alle spese di ristruturazione del vano scale, le spese sono ripartite in base all’articolo 1124, codice civile, il quale prevede che " le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà, in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà, in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo ".
Il vano scala è un bene condominiale le cui spese di pulizia, luce e ristrutturazione devono essere ripartite per millesimi di proprietà.