I rimborsi chilometrici degli amministratori di condominio sono una voce di costo, poichè il lavoro dell’ amministratore di condominio prevede di svolgere dei sopralluoghi frequentemente.
Ciò in quanto vi è l’ esigenza di essere consapevole dei problemi da risolvere per conto delle comunità residenziali amministrate.
Pertanto l’ amministratore sopporta delle spese di viaggio che potrebbe essere utile quantificare al fine di poterle addebitare in capo ai condomìni amministrati.
Suggerimenti per quantificare i rimborsi chilometrici dell’ amministratore
A giudizio di chi scrive, è possibile quantificare un valore forfettario a titolo di spese di viaggio sulla base della distanza tra la sede del condominio e la sede dello studio.
Per arrivare ad una quantificazione corretta è necessario anzitutto calcolare la spesa annuale per viaggi complessiva.
Successivamente è possibile suddividere la spesa complessiva calcolata per il numero dei condomini amministrati.
Inoltre per le diverse distanze che intercorrono tra la sede dello studio e la sede del condominio.
A questo punto, è obbligatorio che la somma forfettaria per spese di viaggio risultante dal calcolo eseguito, sia approvata a preventivo e spiegata nella specifica analitica del compenso ex art. 1129 terz’ ultimo comma.
Suggerimenti per contenere il carico fiscale dell’ amministratore – Rimborsi chilometrici amministratori di condominio
D’ altra parte vi è il problema (… molto rilevante) di contenere per quanto possibile il carico fiscale dell’ amministratore di condominio, specialmente quando si struttura come organizzazione di servizi.
La soluzione migliore piò essere trasformare l’ azienda dell’ amministratore in società di capitali.
In tal modo è possibile nominare come amministratore della società di capitali lo stesso soggetto che poi risulta anche come legale rappresentante amministratore dei condomìni amministrati.
In questa fattispecie, in caso di un contratto subordinato (ossia non da professionista), le trasferte effettuate fuori dal comune di residenza non concorrono alla formazione del reddito dell’amministratore.
Purché rientrino nei limiti fissati dalle tariffe ACI (non vi sono limitazioni in base alla potenza del veicolo utilizzato).
Invece, dal punto di vista della società S.r.l., tali spese sono deducibili (art. 95 c.3 Tuir), fino al raggiungimento del costo di percorrenza in base alle tariffe ACI e rispettando le seguenti potenze degli automezzi utilizzati:
- motore a benzina: potenza inferiore ai 17CV fiscali;
- motore a diesel: potenza inferiore ai 20 CV fiscali.
Ai fini Irap: tali indennità risultano indeducibili.
Suggerimenti per la contabilizzazione fiscale delle spese sostenute
Resta il problema di eseguire correttamente la nota spese di ogni viaggio svolto fuori dal comune di residenza per conto della società, in modo da poterlo correttamente imputare a costo.
Ormai questa questione è ampiamente risolta dalla tecnologia, che permette di eseguire tutto il lavoro in modo facile e preciso.
Ad esempio potete collegarvi a questo link.