Vanno indicate le erogazioni in denaro effettuate a decorrere dal 17 marzo 2005 a favore di:
Università, Fondazioni universitarie (Art. 59, comma 3, legge 388/2000)
Istituzioni universitarie pubbliche
Enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della ricerca, compresi l’ Istituto superiore di sanità e l’ istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
Enti parco regionali e nazionali.
La deduzione è ammessa per l’ intero importo erogato.