Cari amici
Mi sembra che sia giunto il momento di iniziare a studiare seriamente le proposte di riforma della legge sul condominio, poichè inizio a convincermi che potrebbero veramente entrare in vigore.
Infatti, le proposte di legge presentate ieri mi sembra che siano notevolmente migliorate, e segnalano una volontà di realizzazione entro tempi ragionevoli.
E’ stato fissato per venerdì 12 marzo 2010 alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo unificato.
Questa mattina, ho aggiornato i testi di variazione, e ho lasciato anche i testi vecchi per lasciare la possibilità di studiare l’ evoluzione della normativa.
Di seguito esprimo i primi commenti alle norme proposte che mi sembrano più significative.
La norma più rivoluzionaria, a mio giudizio, è contenuta all’ articolo 1129, che al quarto comma recita quanto segue:
In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, del condomino che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.
In pratica ciò vuol dire che ogni condomìnio dovrà eleggere, in un modo o nell’ altro, il proprio rappresentante legale, il quale risponderà per le obbligazioni della Comunità Residenziale di fronte ai terzi.
La differenza tra un “amministratore” e un “condòmino che svolga funzioni analoghe a quelle dell’ amministratore”, mi sembra così evanescente da non poter essere neanche definita.
Subito dopo questa norma, la novità che porterà notevoli cambiamenti alla gestione amministrativa è contenuta all’ articolo 1130 al comma 7:
Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata ed in uscita; esso contiene una sola colonna per le entrate, nella quale sono annotate le somme riscosse e la relativa causale, e distinte colonne per le uscite, una per ogni voce omogenea di spesa. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate
Pertanto l’ amministratore dovrà curare la conservazione del registro di contabilità.
La norma non dispone i tempi e le modalità di conservazione di questo registro, che può essere tenuto anche in forma informatizzata.
Ritengo che questo sia un obbligo sacrosanto, che già gli amministratori più responsabili rispettano, perchè è il requisito essenziale per poter mantenre una contabilità ordinata.
Ma la norma che, a mio giudizio, darà luogo a contenziosi inimmaginabili è contenuta nella proposta di variazione della art. 70, che recita così:
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma da euro 100 a euro 500, tenuto conto dei vantaggio conseguiti, dell’esigenza di scoraggiare reiterazioni e delle conseguenze mediate e indirette sulla qualità della vita dei condomini.”.
Mi sono immaginato le reazioni possibili di un condòmino che venga “sanzionato” di almeno 100 euro per aver parcheggiato nel cortile condominiale, ed è stato molto divertente!
Buona giornata!