Riforma del Condominio: in vigore dal 18 giugno
Il 18 giugno 2013 entrerà in vigore la riforma del condominio, secondo la legge n.220 varata l’11 dicembre 2012. I proprietari e i professionisti dovranno fare i conti con le nuove maggioranze in assemblea, che in alcuni casi potranno beneficiare di quorum ridotti, ma che in altri casi renderanno più difficile prendere le decisioni sulle innovazioni e le riparazioni.
Ecco la riforma suddivisa per punti principali:
AMMINISTRATORE RINNOVATO TACITAMENTE – Innanzitutto, l’amministratore deve aver conseguito il diploma di scuola media superiore di secondo grado. E deve anche aver seguito un corso di formazione certificato. L’incarico ha la durata di due anni e si intende tacitamente rinnovato per ulteriori due anni se non interviene una revoca, che può essere deliberata dall’assemblea in qualsiasi momento dell’anno.
POLIZZA ASSICURATIVA – L’amministratore del condominio deve anche sottoscrivere obbligatoriamente una polizza assicurativa per coprire la responsabilità civile di tutti quegli atti compiuti nell’esercizio del suo mandato. Gli oneri di questa polizza sono a carico dei condomini. In caso di lavori straordinari, la polizza dovrà essere modificata e adeguata alle nuove esigenze.
C/C E SITO INTERNET – Ogni condominio ha la facoltà di aprire un sito Internet (a proprie spese) per poter liberamente verificare tutte le notizie utili, oltre alla possibilità di consultare rendiconti mensili, spese ed altro. L’aggiornamento del sito dovrà avvenire con cadenza mensile, salvo diverse disposizioni stabilite dall’assemblea. La relativa password d’accesso sarà decisa a maggioranza nel corso dell’assemblea condominiale. Tutti i flussi finanziari del condominio (sia in entrata che in uscita), inoltre, devono obbligatoriamente transitare attraverso un apposito c/c intestato al condominio.
ANIMALI DOMESTICI – La nuova legge prevede che non si potrà più vietare di possedere animali domestici, facendo espresso riferimento a tutti gli animali di “compagnia”. Sono compresi anche criceti, conigli, canarini.
PARTI COMUNI – Sono considerate, con la nuova norma, tali : le facciate del condominio, i parcheggi, i sottotetti gli impianti di condizionamento e anche gli impianti per la ricezione dei segnali tv, digitali e satellitari.
RISCALDAMENTO – Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso, l’interessato resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
ASSEMBLEA VALIDA – Perché l’assemblea sia valida in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. E poi, per le delibere, le maggioranze necessarie diventano variabili a seconda dell’oggetto da deliberare.
SANZIONI – Incremento delle sanzioni previste dal regolamento fino a € 200 e fino a € 800 nei casi di recidiva.
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