Riforma del condominio, cambiano le regole
La riforma del condominio entra in vigore il 18 giugno.
Con tante, tantissime novità sull’amministratore, sulle maggioranze in assemblea , sulle parti comuni, sul riscaldamento e su tanto altro. Ecco tutte le nuove norme, da tenere a mente per evitare brutte sorprese.
RIVOLUZIONE IN CONDOMINIO – In pratica, la legge approvata a fine 2012, rappresenta una vera e propria rivoluzione per il condominio. E interessa l’intera gestione dei condominii, a partire da compiti e poteri dell’amministratore, fino alle norme per la convocazione delle assemblee, alla gestione ai diritti e doveri di ciascun condomino.
L’AMMINISTRATORE RINNOVATO TACITAMENTE – Innanzitutto, l’amministratore deve aver conseguito il diploma di scuola media superiore di secondo grado. E deve anche aver seguito un corso di formazione certificato. L’incarico ha la durata di due anni e si intende tacitamente rinnovato per ulteriori due anni se non interviene una revoca, che può essere deliberata dall’assemblea in qualsiasi momento dell’anno.
POLIZZA ASSICURATIVA – L’amministratore del condominio deve anche sottoscrivere obbligatoriamente una polizza assicurativa per coprire la responsabilità civile di tutti quegli atti compiuti nell’esercizio del suo mandato. Gli oneri di questa polizza sono a carico dei condomini. Non solo: se vengono deliberati dall’assemblea lavori straordinari, la polizza dovrà essere modificata e adeguata alle nuove esigenze.
DELIBERE E SPESE SU INTERNET – La riforma prevede anche una nuova possibilità per il condominio. Ogni condominio ha la facoltà di aprire un sito Internet (a proprie spese) per poter liberamente verificare tutte le notizie utili oltre alla possibilità di consultare rendiconti mensili, spese ed altro. L’aggiornamento del sito dovrà avvenire con cadenza mensile, salvo diverse disposizioni stabilite dall’assemblea. La relativa password d’accesso sarà decisa a maggioranza nel corso dell’assemblea condominiale.
ANIMALI DOMESTICI – Novità anche su un altro tema che è spesso causa di contenziosi, gli animali domestici. La nuova legge prevede che non si potrà più vietare di possedere animali domestici, facendo espresso riferimento a tutti gli animali di “compagnia”. Sono compresi anche criceti, conigli, canarisi…
LE PARTI COMUNI – Novità anche sulle parti comuni: il testo della nuova legge prevede che siano considerate tali le facciate del condominio, i parcheggi, i sottotetti gli impianti di condizionamento e anche gli impianti per la ricezione dei segnali tv, digitali e satellitari.
RISCALDAMENTO – Quanto infine al riscaldamento, la riforma prevede che ogni condomino può liberamente distaccarsi dall’impianto centralizzato senza dove ottenere l’approvazione assembleare della maggioranza. Tuttavia sarà obbligato al pagamento delle spese di manutenzione dell’impianto condominiale, per la propria parte in base ai millesimi di proprietà.
LE NUOVE MAGGIORANZE VARIABILI – Capitolo importantissimo della riforma è la questione delle maggioranze per deliberare in assemblea. Poiché è sempre più difficile avere il quorum, la riforma ne prevede un abbassamento: dal 18 giugno in poi, serve il 50%+1 dei votanti e dei millesimi. Cioè, conta anche la dimensione dell’appartamento per il raggiungimento del quorum: chi possiede un ampio appartamento avrà maggior “peso” in assemblea del proprietario di un monolocale.
ALMENO UN TERZO – Un’altra importante novità, è che perché l’assemblea sia valida in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. E poi, per le delibere, le maggioranze diventano variabili. Ecco alcuni casi: se in assemblea intervengono un terzo dei millesimi, si possono deliberare interventi che riguardano lo svolgimento ordinario della vita in condominio, compresa la nomina dell’amministratore, l’approvazione del preventivo e del consuntivo; con la maggioranza qualificata di 500 millesimi, si possono deliberare, per esempio, l’abbattimento delle barriere architettoniche o l’installazione della parabola centralizzata (prima bastava un terzo dei millesimi); con i due terzi dei millesimi si puossono deliberare innovazioni, come prevedeva anche la vecchia legge.
L’IMPORTANTE NOVITA’ – Sulle maggioranze, la riforma del condominio prevede però un’importante novità. Si tratta della maggioranza dei quattro quinti dei condomini e dei millesimi: si applica nei casi in cui si voglia mutare la destinazione di una parte comune. Per altri casi, infine, rimane in vigore la necessità di votazioni all’unanimità, come per esempio, la vendita della guardiola della portineria o di parti dello stabile.
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