Riforma Condominio, ecco come cambiano i quorum deliberativi
La riforma del condominio (legge 220/2012, che è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 293 del 17 dicembre 2012 ed entrerà in vigore il 18 giugno 2013) ha innalzato i quorum deliberativi introdotti da alcune leggi speciali, compresa quella riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche. Punto per punto, è possibile analizzare la situazione.
Per i disabili – La legge 9 gennaio 1989, n.13, favorisce il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Nello specifico, per gli edifici esistenti, all’articolo 2 veniva previsto che le deliberazioni assembleari che hanno per oggetto le innovazioni dirette a eliminare le barriere architettoniche, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi atti a favorire la mobilità dei ciechi, venivano approvate, in prima convocazione, con la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio oppure, in seconda convocazione, con la maggioranza di un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Quorum decisamente più bassi rispetto a quelli che sarebbero stati necessari per le "normali" innovazioni, per cui è richiesta la maggiorana dei partecipanti al condominio e dei due terzi del valore dell’edificio. Data l’importanza di tali opere, il legislatore ha inteso agevolarle anche in altri modi. Esse si possono, infatti, realizzare in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni, o di uso comune, a più fabbricati. È fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze nell’ipotesi in cui, tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni, non vi siano spazi o aree di proprietà o di uso comune.
Al fine di fornire un’ulteriore agevolazione in materia, poi, il Dl 25 marzo 2010, n.40 (convertito in legge 73 del 22 maggio 2010), prevede che vengano eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio. In questo contesto, la riforma (articolo 1120, comma 2, n. 2, del Codice civile e articolo 2 della legge 13/1989) innalza il quorum deliberativo per tali interventi. In prima e in seconda convocazione saranno richieste la maggioranza degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell’edificio (contro il precedente 1/3 e 1/3 in seconda convocazione).
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