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Riforma Condominio, ecco come cambiano i quorum deliberativi

Riforma Condominio, ecco come cambiano i quorum deliberativi

La riforma del condominio (legge 220/2012, che è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 293 del 17 dicembre 2012 ed entre­rà in vigore il 18 giugno 2013) ha innalzato i quorum deliberativi intro­dotti da alcune leggi speciali, compresa quella riguardan­te l’eliminazione delle barriere architettoniche. Punto per punto, è possibile analiz­zare la situazione.

Per i disabili – La legge 9 gennaio 1989, n.13, favorisce il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Nello specifico, per gli edifici esistenti, all’articolo 2 veniva previsto che le de­liberazioni assembleari che hanno per oggetto le innova­zioni dirette a eliminare le barriere architettoniche, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l’instal­lazione di dispositivi atti a fa­vorire la mobilità dei ciechi, venivano approvate, in pri­ma convocazione, con la maggioranza degli interve­nuti e almeno metà del valo­re dell’edificio oppure, in se­conda convocazione, con la maggioranza di un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Quorum decisa­mente più bassi rispetto a quelli che sarebbero stati necessari per le "normali" innovazioni, per cui è richiesta la maggiorana dei partecipan­ti al condominio e dei due ter­zi del valore dell’edificio. Data l’importanza di tali opere, il legislatore ha inteso agevolarle anche in altri mo­di. Esse si possono, infatti, re­alizzare in deroga alle norme sulle distanze previste dai re­golamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni, o di uso comune, a più fabbricati. È fatto salvo l’obbligo di ri­spetto delle distanze nell’ipo­tesi in cui, tra le opere da rea­lizzare e i fabbricati alieni, non vi siano spazi o aree di proprietà o di uso comune.

Al fine di fornire un’ulte­riore agevolazione in mate­ria, poi, il Dl 25 marzo 2010, n.40 (convertito in legge 73 del 22 maggio 2010), preve­de che vengano eseguiti sen­za alcun titolo abilitativo gli interventi volti all’elimi­nazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ram­pe o di ascensori esterni, o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio. In que­sto contesto, la riforma (ar­ticolo 1120, comma 2, n. 2, del Codice civile e articolo 2 della legge 13/1989) innal­za il quorum deliberativo per tali interventi. In prima e in seconda convocazione saranno richieste la maggio­ranza degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell’edificio (contro il pre­cedente 1/3 e 1/3 in seconda convocazione).
http://www.businessvox.it/norme-e-tribu … z2T9rGkPqV

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