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Revoca giudiziale dell’ amministratore di condominio

Revoca giudiziale dell’ amministratore

Revoca giudiziale dell’ amministratore – non c’è bisogno dell’avvocato

Viene presentato ricorso per ottenere dal tribunale la revoca dell’amministratore. Per questa procedura il condomino che agisce non ha bisogno di un avvocato: il procedimento è infatti atipico perché diretto alla mera gestione di interessi nell’ambito della volontaria giurisdizione. Dunque, il singolo proprietario esclusivo che chiede al giudice la revoca dell’amministratore può difendersi personalmente perché il procedimento non decide su posizioni soggettive. Il procedimento di revoca dell’amministratore ha natura camerale e carattere eccezionale e urgente: serve infatti a evitare potenziali danni da mala gestione; risulta dunque ispirato a rapidità, informalità e ufficiosità; inoltre non viene ammessa la partecipazione del condominio e dei condomini, laddove l’unico legittimato a contraddire è l’amministratore “incriminato”.

La procedura

Il Tribunale, sentito l’amministratore in camera di consiglio, emette un decreto motivato, che accoglie o rigetta la richiesta di revoca.

Contro il decreto è possibile presentare reclamo alla corte d’appello, entro 10 giorni dalla notificazione dello stesso alle parti.

Anche la corte d’appello decide in camera di consiglio, sentito l’amministratore.

Unico legittimato a resistere in giudizio è l’amministratore, per difendere i propri interessi, e non il condominio [2].

Una volta revocato l’amministratore, il condominio deve poi provvedere a nominare un nuovo amministratore, secondo le regole generali; ma non può rinominare l’amministratore precedentemente revocato.

[1] Cass. ord. n. 15706/17 del 23.06.17.

[2] Cass. sent. n. 8837/99.

Antonio Azzaretto:
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