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Responsablità per sinistro

Responsabilità per sinistro

Se succede qualche sinistro all’ interno dello stabile condominiale ad esempio una caduta dalle scale o un bambino che si fa male nel cortile, può essere citato in giudizio il Condominio come responsabile?

Risponde l’ avvocato Daniela Politino Come è noto dalla teoria generale del diritto civile, la responsabilità extracontrattuale o aquiliana si distingue da quella contrattuale, in quanto non presuppone un rapporto tra due o piu soggetti, ma consegue alla violazione del precetto fondamentale del neminem laedere.

L’ art. 2043 c. c., che costituisce la norma fondamentale nel sistema della responsabilità extracontrattuale, stabilisce i requisiti e le condizioni necessarie perché una condotta possa qualificarsi illecita dal punto di vista civilistico.

Anzitutto si richiede un fatto colposo o doloso, non potendosi concepire una responsabilità svincolata da un processo volitivo, se non nei casi espressamente previsti (fattispecie della responsabilità oggettiva). Occorre poi che la condotta cagioni un danno ingiusto e chi sia un nesso di causalità tra condotta del soggetto e la lesione del bene.

Un caso particolare di responsabilità è quello rappresentato dall’ art 2051 cc che disciplina la responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia esclusa solo quando si verifica il caso fortuito.

In giurisprudenza è stata affermata l’ applicabilità al Condominio di tale norma configurandosi tale responsabilità per danni prodotti da cose comuni ed affermandosi il principio dell’ oggettiva riferibilità del danno al custode prescindendo dalla prova della sua colpa.

Premesso che custode è inteso come colui che ha la disponibilità materiale della cosa, è sufficiente per configurarsi una ipotesi di responsabilità la relazione tra la cosa in custodia e l’ evento dannoso nonché la predetta esistenza del potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l’ obbligo di vigilare e mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi.

In altri termini l’ attore che agisce per il risarcimento del danno di fornire la prova dell’ esistenza di tali elementi mentre resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente carattere di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità.

E’ evidente che la prova contraria a cui sarebbe ammesso il custode riguarda solo ed esclusivamente il caso fortuito autonomo, concorrente o incidente ma in ogni caso idoneo ad interrompere il nesso eziologico.

In tale ottica deve essere letta la recentissima pronuncia della Cassazione del 19 giugno 2008 n 16607 in tema di responsabilità del condominio ex art 2051 c. c..

La Signora Pina, scivolata nell’ atrio dell’ edificio condominiale a causa della cera applicata dal custode dello stabile combinata con l’acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini, conveniva in giudizio il Condominio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da essa patiti ai sensi dell’ art 2051 cc quale custode delle parti comuni dell’ edificio o, in subordine, ai sensi dell’ art 2043 cc.

Il Condominio si costituiva chiedendo il rigetto dell’ avversa domanda.

La corte ha escluso l’ operare dell’ art 2051 cc poiché «il danno era eziologicamente riconducibile non alla cosa ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo»: Nel caso di specie infatti era stato accertata la sussistenza di un comportamento colposo della vittima che, in base alla sua stessa prospettazione dei fatti, pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi; la danneggiata aveva, infatti, dichiarato in primo grado che, prima di assicurare la presa ai corrimani delle scale, aveva alzato il piede sinistro sul primo gradino, rendendo così più instabile il proprio equilibrio e di conseguenza rovinando a terra.

Poichè l’ evento lesivo era stato cagionato esclusivamente dal comportamento della danneggiata, giustamente la Corte di merito ha escluso che possa trovare applicazione la responsabilità oggettiva del custode ex art 2051 c. c che presuppone invece la diversa ipotesi dei danni cagionati dalla cosa in custodia per la sua intrinseca natura ovvero per l’ insorgenza in essa di fattori dannosi.

E pare ricalcare tale orientamento anche un’ altra sentenza della Suprema Corte dell’ 8 ottobre 2008 n 2484 che ha escluso la responsabilità del Condominio in occasione di un infortunio di un minorenne che si era fatto male tagliandosi con i vetri delle di copertura delle grate di aerazione del garage durante una partita di calcio nel cortile condominiale adibito a parcheggio.

I Giudici di legittimità hanno sottolineato come il dovere di custodia si arresti di fronte ad una ipotesi di utilizzazione della cosa impropria e manifestamente pericolosa e in tal caso l’ imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a causa di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito agli effetti dell’ art 2051 c. c.

Il caso che ha dato origine alla pronuncia era quello di un minore, che peraltro non abitava nel palazzo, il quale per giocare in un cortile non adibito a spazio ricreativo ma esclusivamente a parcheggio oltre al in orario serale si era introdotto in tale spazio protetto da apposito cancello chiuso alle 20,30.

Alla luce di tali circostanze di tempo e di luogo – condizioni si visibilità evidentemente non ottimali e cortile destinato a parcheggio di autovetture – aveva determinato l’ insorgere di una situazione di pericolo altrimenti insussistente, sfociata poi nell’ evento lesivo.

L’assoluta arbitrarietà del comportamento del minore, in concorso con la colpevole omessa vigilanza da parte dei genitori, era tale da integrare il fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno consentendo così di escludere qualsiasi responsabilità del Condominio.

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