Responsabilità e prescrizioni
Il costruttore è tenuto rispondere dei gravi vizi alla colonna condominiale delle acque nere, alla stregua dell’articolo 1669, Codice civile, per il quale " quando si tratta di edificio o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa purchè sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia "
Il condominio è tuttavia responsabile in via autonoma, ex articolo 2051, Codice civile, dei danni conseguenti ai gravi difetti dell’impianto, una volta consumati i termini di decadenza e di prescrizione verso il costruttore, di cui al richiamato articolo 1669.
In tema, si veda, tra le altre, Cassazione, 15 aprile 1999, n. 3753, per la quale
" l’umidità conseguente ad inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un edificio, può integrare, ove sia compromessa l’abitabilità e il godimento del bene, grave difetto del’edificio ai fini della responsabilità del costruttore ex articolo 1669.
Tuttavia, qualora il fenomeno sia causa di danni ai singoli condomini, nei confronti di costoro è responsabile in via autonoma ex articolo 2051 il condominio, che è tenuto, quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria".