Rendiconto condominiale, partita semplice o partita doppia?
Avv. Alessandro Gallucci scrive…
Per la redazione del rendiconto condominiale è obbligatorio utilizzare il metodo della così detta partita doppia oppure è sufficiente la partita semplice?
Per rispondere al quesito partiamo dal dato normativo. L’art. 1130-bis, primo comma, c.c. recita:
Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica.
Ogni voce del rendiconto, pertanto, dev’essere espressa in modo tale da consentirne l’immediata verifica. Ciò altro non vuol dire che quanto aveva espresso la Cassazione prima dell’entrata in vigore della riforma, ossia della regolamentazione, sia pur minima, delle modalità di redazione del rendiconto condominiale: esso non è sottoposto alle rigide formalità in materia societaria, ma deve pur sempre rispettare i criteri di chiarezza e trasparenza.
Ecco perchè se l’amministratore non consegna il rendiconto può essere revocato.
Per arrivare alla risposta è utile comprendere che cosa s’intende per partita doppia e che cosa, invece, per partita semplice.
La partita doppia è un metodo di scrittura contabile che consiste nella registrazione delle operazioni contabili simultaneamente in due serie di conti. La partita doppia è quella che, è il caso di dire ormai da secoli, rappresenta il metodo che garantisce la precisione assoluta del risultato contabile. Essa, si suole dire, rappresenta uno degli scogli più difficili per gli studenti di ragioneria.
La partita semplice, diversamente, è una modalità di registrazione delle operazioni contabili che si suddivide semplicemente in entrate ed uscite. Su un ipotetico registro di contabilità condominiale si annotano una ed una sola volta le singole entrate ed uscite.
L’art. 1130 c.c. descrivendo il contenuto del registro di contabilità specifica che in esso “sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita” (cfr. art. 1130 n. 7 c.c.). Ogni movimento dev’essere riportato nel registro, ma sulle modalità di tenuta della contabilità nessuna indicazione.
Ed allora? Nel silenzio della legge deve essere esaminato il contenuto del regolamento di condominio che potrebbe contenere delle norme sulla corretta modalità di tenuta del registro di contabilità. E se anche il regolamento (com’è molto probabile) tace sull’argomento?
Per parte della dottrina, in relazione al fatto che il rendiconto condominiale è documento che dev’essere letto da una vasta platea di persone, spesso non avvezze alla lettura di scritture contabili e non a conoscenza di principi di contabilità aziendale “per renderlo semplice, chiaro trasparente ed intellegibile, è opportuno rilevare i fatti amministrativi con il metodo della partita semplice, semplicemente codificando il conto o il centro di costo di appartenenza nella categoria economica reddituale, finanziaria o patrimoniale, e fornendo indicazioni in merito al pagamento, che correda la scrittura con informazioni di tipo finanziarie” (così I. Giordano, Contabilità condominiale, Maggioli, 2013).
Non mancano prese di posizione di senso contrario, ma ciò che importa è che la legge non dispone in nessun senso rispetto alla domanda che ci siano posti in principio e si limita a richiedere chiarezza e verificabilità immediata per tutti i condòmini.
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