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Regolamento per la gestione dei contratti nel condominio

Regolamento per la gestione dei contratti (Service Level Agreement per la gestione trasparente dei contratti)

Note per l’ applicazione

L’ adozione delle regole di seguito esposte deve essere concordata con i Condòmini, e formalizzata con una delibera di assemblea.
I Condòmini devono essere coinvolti nella gestione e resi consapevoli di essere partecipi in un progetto di gestione di qualità condominiale.

Avvertenza

In assenza di un coinvolgimento dei Condòmini e dei Residenti, queste regole diventano soltanto un inutile onere che l’ amministratore si assume senza la possibilità di ottenere miglioramenti nè alla qualità della gestione, nè alla trasparenza delle procedure condominiali utilizzate.

Nozione

I Service Level Agreement sono strumenti contrattuali attraverso i quali si definiscono le caratteristiche di qualità dei servizi, le quali devono essere rispettate dai fornitori nei confronti dei clienti.

Obiettivo

Obiettivo di questo Service Level Agreement è garantire un rapporto contrattuale trasparente tra il Condomìnio e il Fornitore di servizi.
E’ necessario perseguire e raggiungere questo obiettivo, poichè quasi tutti gli operatori economici di questo settore sono molto spesso soggetti a pretese di tangenti da parte degli amministratori, i quali, a causa dei poteri a loro conferiti dalla legge, se non si sottopongono spontaneamente a regolamenti predefiniti da soggetti terzi, si ritrovano ad avere una posizione di vantaggio competitivo, che possono sfruttare per privilegiare il proprio interesse personale.

Premessa

Questo regolamento è proposto alle AziendeCondomìnio che vogliono organizzarsi secondo i Princìpi di qualità UTEEES, e intendono promuovere una gestione condominiale trasparente e vantaggiosa per chi abita nella casa.

In particolare, le regole che seguono perseguono l’ obiettivo di convincere il fornitore con dati di fatto verificabili, che il reale ed effettivo cliente del condomìnio è il Condomìnio per mezzo dei suoi organi di controllo ed indirizzo (l’ Assemblea ed il Consiglio di Condomìnio da noi chiamato Comitato di Gestione Condominiale), e NON l’ amministratore.

Regolamento per la gestione dei contratti

      (Art. 1) Copia di questo regolamento comprensivo della nozione, obiettivo e premessa deve essere stampato su carta intestata del Condomìnio, firmato dal legale rappresentante protempore e consegnato a tutti i professionisti, i tecnici, i fornitori e gli artigiani (da ora chiamati nel complesso “fornitori”) autorizzati dai condòmini a fornire i loro beni e/o servizi all’ Ente Condomìnio;
      (Art. 2) Il rapporto commerciale con i fornitori del condomìnio inizia con una delibera del Consiglio di Condomìnio, con la quale L’ Ente Condomìnio autorizza formalmente il fornitore a fornire i propri beni e/o servizi fino alla successiva conferma che sarà documentata da un’ apposita delibera di assemblea dei condòmini;
      (Art. 3) Copia del verbale di Consiglio deve essere consegnata al fornitore dall’ amministratore in carica, insieme alla copia del regolamento così come previsto dall’ Art. 1.
      (Art. 4) Il contratto con il fornitore deve prevedere, se possibile, il costo orario del servizio e le caratteristiche “standard” che saranno considerate unità di misura per valorizzare le fatture dei servizi e/o delle forniture che saranno svolte a vantaggio dell’ Ente Condomìnio.
      (Art. 5) Per quanto possibile le materie prime occorrenti al fornitore devono essere fatturate a parte e direttamente al condomìnio, in modo che si possa suddividere e rappresentare con esattezza il costo orario degli artigiani e il costo dei materiali di lavorazione utilizzati.
      (Art. 6) L’ accreditamento provvisorio del Consiglio di Condomìnio dovrà essere confermato da una delibera di assemblea, la quale confermerà le scelte del consiglio e costituirà titolo sufficiente per autorizzare il fornitore del condomìnio a proseguire il contratto di fornitura di beni e/o servizi per il condomìnio.
      (Art. 7) Il Consiglio di Condomìnio potrà accreditare nuovi e diversi fornitori per gli stessi servizi, al fine di garantire sempre meglio la manutenzione ordinaria dei beni comuni. In questo caso il Consiglio dovrà anche decidere per iscritto l’ ordine di chiamata dei fornitori che l’ amministratore (o il gestore appositamente incaricato) sarà tenuto a rispettare.
      (Art. 8) L’ assemblea ordinaria è l’ unico organo che ha il potere di revocare l’ accreditamento ai fornitori in carica.
      (Art. 9) L’ amministratore protempore NON HA il potere di attivare fornitori non autorizzati con atto scritto da parte del Consiglio di Condomìnio e/o dall’ assemblea dei condòmini.
      (Art. 10) L’ amministratore protempore, tuttavia, se obbligato da responsabilità accollate dalla legge, ha il potere di accreditare i fornitori eventualmente mancanti e necessari per garantire i servizi obbligatori, informando immediatamente i Consiglieri riguardo le sue scelte obbligate e i contratti conclusi. Il Consiglio di Condominio alla prossima riunione approverà la scelta dell’ amministratore, oppure sostituirà i fornitori scelti dal rappresentante legale con altri di loro fiducia.
Antonio Azzaretto:
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