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Registro della contabilità condominiale

L’ articolo 1130 del codice civile, al punto 7, tra l’ altro dispone che
“nel registro della contabilità condominiale sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate”.

Il registro di contabilità condominiale è uno strumento a garanzia del condominio, ma soprattutto dell’ amministratore.

Infatti, l’ annotazione in ordine cronologico dei singoli movimenti in entrata e in uscita rende dimostrabile in modo relativamente semplice la quadratura tra i saldi contabili iniziali e i saldi contabili finali.

Controllo delle entrate e delle uscite con gli estratti conto bancari

In particolare, è semplice il controllo del registro della contabilità condominiale con l’ estratto di conto corrente bancario del condominio, poichè l’ amministratore è soggetto all’ art. 1129 del codice civile che al sesto comma dispone:

“L’ amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonchè quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente postale o bancario, intestato al condominio”.

A seguito di quanto disposto dall’ art. 1130 del codice civile al punto 7, e dall’ art. 1129 al sesto comma, tutti i movimenti di entrata ed uscita esposti nell’ estratto conto corrente dovranno trovare corrispondenza anche nel registro di contabilità condominiale.

I movimenti residui saranno quelli inerenti la piccola cassa, che non sono stati previsti dal legislatore, ma che fanno parte della realtà condominiale; in altre parole non è possibile far transitare proprio “tutte le somme erogate per conto del condominio su uno specifico conto corrente”, ma è senz’ altro obbligatorio far transitare tutte le somme significative.

A giudizio di chi scrive non è necessario, e non è neanche obbligatorio condividere il registro di contabilità con tutti i condòmini.

Asseverazione da parte di un revisore del controllo della corrispondenza tra il registro di contabilità e gli estratti conto bancari

E’ invece opportuno e conveniente far asseverare il controllo del registro di contabilità dai consiglieri o dal revisore nominato dal condominio, ed allegare l’ asseverazione ai documenti contenuti nella bozza del fascicolo del rendiconto da approvare in assemblea.

Ricordo che i documenti obbligatori da allegare al fascicolo di assemblea ordinaria da allegare all’ avviso di convocazione sono i seguenti:

  1. Nota sintetica esplicativa della gestione ex art. 1130 bis C.C.: Consigliamo di allegare sempre il rendiconto comparativo preventivo/consuntivo perchè serve a spiegare la gestione economica dell’ esercizio; se necessario, si possono aggiungere altri documenti, se sono necessari per spiegare i rapporti in corso e le questioni pendenti.
  2. Riepilogo finanziario ex art. 1130 bis C.C.: Situazione patrimoniale, elenco e somma dei debiti alla data di chiusura della gestione dell’ esercizio; elenco e somma dei crediti alla data di chiusura dell’ esercizio; copia E/C bancario con evidenza del saldo finale per quadratura con il saldo bancario pubblicato nella situazione patrimoniale; per i condomini di dimensioni rilevanti, asseverazione del revisore della corrispondenza tra le imputazioni pubblicate nel registro di contabilità e i flussi di cassa effettivi riscontrati sull’ estratto conto bancario.
  3. Conto della gestione dell’ esercizio, e relativa ripartizione tra i condòmini con evidenza del conguaglio finale ex art. 1135 C.C.
  4. Preventivo delle spese per l’ esercizio successivo, con relativa ripartizione con piano finanziario delle scadenze ex art. 1135 C.C.
  5. Dichiarazione contestuale all’ accettazione dell’ incarico ex art. 1129 C.C. II comma.
  6. Specifica analitica del compenso dell’ amministratore, approvato insieme al rendiconto preventivo, ex art. 1129 C.C. terz’ ultimo comma.
Antonio Azzaretto:
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