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Recupero sottotetti, sistema delle deroghe (seconda parte)

La continuità sostanziale, tra la nuova disciplina per il recupero dei sottotetti e quella previgente, si può rilevare dalle norme che regolamentano più in dettaglio gli interventi.

La nuova legge torna al sistema che avevamo conosciuto con la legge n. 15 e le successive modifiche, sia per quanto riguarda la definizione ex lege degli interventi di recupero abitativo dei sottotetti come interventi di ristrutturazione edilizia (ora, ai sensi dell’art. 27 comma 1 lettera d) della legge n. 12/2005) – e qui permane la contraddizione tra questa definizione e la misura del contributo di costruzione esplicitamente riferita alle nuove costruzioni – sia per quanto riguarda le deroghe urbanistico-edilizie alle quali gli interventi possono accedere automaticamente. Anche a questo proposito, la continuità sostanziale non deve nascondere gli elementi di discontinuità, che pure ci sono, alcuni significativi, altri meno.

Il primo elemento di discontinuità, e appartiene a quelli significativi, è quello della portata delle deroghe urbanistico-edilizie, che questa volta non investe soltanto i limiti e le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, come nella legge n. 15/1996, ma i limiti e le prescrizioni degli strumenti urbanistici (vigenti e adottati) comprendono quindi anche gli strumenti urbanistici attuativi.

Nel passato, dimenticando che la legge si chiama legge perché si legge, e dimenticando peraltro che, secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza, le norme di deroga devono essere lette e interpretate con criterio letterale e restrittivo, operatori e Comuni ne hanno combinate un bel pò applicando le deroghe, con superficialità, anche ai piani attuativi.

E’ comunque chiaro che la formulazione delle nuove norme è senza alcun dubbio innovativa, e non può sanare i pasticci fatti nel passato, ma soltanto regolare gli interventi futuri. Altra e diversa questione è se il legislatore si sia ben reso conto di che cosa ha approvato, poiché se un ambito territoriale è assoggettato a piano attuativo, in generale lo è perché l’interesse pubblico, apprezzato discrezionalmente e motivatamente dall’Amministrazione in sede di scelta urbanistica, richiede lì una riorganizzazione urbanistica e una migliore e maggiore dotazione di urbanizzazioni primarie e secondarie e/o di aree per servizi nonché un controllo più pregnante che altrove dell’insediamento da realizzare. E chiunque può capire che innestare su queste esigenze un intervento in deroga ha l’effetto di buttarle per aria, alla faccia di ogni buona regola di pianificazione.

Il secondo elemento di discontinuità, che appartiene invece a quelli non significativi, ma anzi inutili, è la prescrizione che gli interventi di recupero ad uso abitativo dei sottotetti che incidono sull’ aspetto esteriore degli edifici sono soggetti agli adempimenti in materia di impatto paesistico previsti dal Piano paesistico regionale e dalle successive “linee guida”.

Era proprio inutile dirlo, perché il Piano paesistico regionale impone questo obbligo per tutti gli interventi dal 2002, me se è stato detto senza che ce ne fosse bisogno (e senza che il Piano paesistico possa legittimamente essere derogato, perché non è uno strumento urbanistico comunale) è perché tutti sanno che gran parte dei professionisti e dei Comuni non sanno che questo obbligo c’è, se lo sanno non adempiono, e se adempiono lo fanno in termini e modalità da ridurre l’adempimento a mera formalità burocratica, che non incide minimamente sulla qualità degli interventi.

Perché non riconoscerlo onestamente, non per liberarsi dall’adempimento, ma per cominciare a ragionare seriamente sugli strumenti che sono necessari per farlo diventare sostanziale, e perché invece usare l’impatto paesistico come una foglia di fico che, in quanto tale, poco o nulla può nascondere? Peraltro, la nuova legge incorre sul punto in uno svarione, perché affida il giudizio di impatto paesistico alla Commissione per il paesaggio di cui all’art. 81 della legge n. 12/2005 che ha compiti esclusivamente in materia paesaggistica, cioè relativamente alle autorizzazioni paesaggistiche.

Probabilmente, qualcuno ha fatto confusione tra valutazione paesaggistica e impatto paesistico, che sono invece due cose distinte e diverse, nonostante l’assonanza terminologica.

Il terzo elemento di discontinuità può invece essere ascritto al capitolo “le strade dell’inferno sono lastricate di buone intenzioni”. Esso consiste infatti nella prescrizione che gli interventi di recupero dei sottotetti, quando e soltanto se realizzano nuove unità immobiliari (e non ampliamenti di quelle esistenti), sono da considerare ammissibili a condizione che reperiscano spazi per la sosta nella misura prevista dagli strumenti urbanistici comunali, e comunque con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi e un massimo di venticinque metri quadri, da vincolare con rapporto pertinenziale alle unità immobiliari garantito da un apposito atto registrato e trascritto. Ora, l’intenzione è buona, se si pensa alla carenza di spazi per la sosta nelle nostre città, ma è contraddittoria rispetto alla qualificazione degli interventi di recupero ad uso abitativo dei sottotetti come interventi di ristrutturazione, per i quali l’art. 41-sexies della legge urbanistica fondamentale esclude ogni obbligo in materia di parcheggi, e non tiene conto del piccolo particolare che proprio l’art. 41-sexies è stato oggetto pochi giorni fa di una modifica, per effetto della legge n. 246/2005, che infrange qualsiasi vincolo pertinenziale per gli spazi per la sosta di quell’articolo.

Naturalmente, ognuno è libero di sostenere quello che vuole, e può sostenere anche che la norma regionale istituisce la ennesima tipologia di parcheggio, un parcheggio obbligatorio come quelli dell’art. 41-sexies e con vincolo pertinenziale come per quelli facoltativi dell’art. 9 della legge n. 122/1989 e dell’art. 66 della legge regionale n. 12/2005. ma la “cosa” non è né carne né pesce, anzi, come l’ippogrifo, è un animale immaginario al quale conviene preferire un animale reale anche se strano come la giraffa.

L’intenzione buona, d’altra parte, si scontra immediatamente con la dura realtà dei fatti, perché non vi è chi non sappia che reperire effettivamente spazi per la sosta in ambiti densamente urbanizzati, dove si colloca una parte consistente degli interventi di recupero dei sottotetti (escluso il caso delle nuove costruzioni), richiede né più né meno che un miracolo. E, infatti, la norma regionale, che ragionevolmente non crede ai miracoli (almeno in urbanistica), si affretta ad aggiungere che, quando non sia possibile reperire spazi per la sosta, gli interventi sono ugualmente ammissibili previo versamento al Comune di una somma pari al costo base di costruzione dei parcheggi necessari. Insomma, il principio lascia posto al vil denaro, che, naturalmente, dovrà essere destinato dal Comune alla realizzazione di parcheggi.

In merito alle decisioni di Giunta del Comune di Sesto San Giovanni, vi posso dire quanto mi ha riferito, personalmente, l’assessore Pasqualino Di Leva: <<nella riunione della prossima Giunta discuteremo quale percorso seguire. Sicuramente, da parte mia, insisterò per una rigida applicazione della legge. Nel recente passato, i tecnici liberi professionisti non ci hanno aiutato nella realizzazione armonica del recupero dei sottotetti. Anzi, sono stati realizzati alcuni recuperi molto discutibili, dal punto di vista dell’impatto visivo, e sinceramente, non vorremmo che si ripeta>>. Sempre in merito a quanto soprascritto vi posso garantire che, nella settimana appena trascorsa, alla mia domanda precisa, rivolta ai tecnici comunali: <<sono state prese decisioni, di Giunta, in merito al contributo di costruzione, alla monetizzazione dei parcheggi pertinenziali ed all’utilizzo del parere della commissione paesaggista>>? A queste precise domande mi è stata data la seguente risposta: <<non è stata ancora presa nessuna decisione nel merito. Il consiglio che ci sentiamo di dare, a voi professionisti, è il seguente: l’applicazione della legge, alla richiesta di progetti presentati dopo la data del 16 gennaio 2006, è legittima e non comporta, al momento, nessun aumento del contributo di costruzione o altro>>. L’ufficio tecnico dello Sportello unico accoglie le richieste presentate, prima e dopo la data del 31 dicembre 2005, con gli stessi criteri e con lo stesso buon senso che ha contraddistinto questo ufficio tecnico, riconosciuto da tutti i tecnici liberi professionisti, locali ed esterni, come esempio di efficienza e di tempestività, da sempre dalla parte del cittadino o del professionista di turno.

Settimana prossima parleremo dei poteri e compiti dei Comuni (continua).

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