MANUTENZIONE A CARICO DELL’INQUILINO
La materia è regolata sia dal codice civile sia dalla legge sull’equo canone. In generale si può dire che sono a carico dell’inquilino tutte le spese di piccola manutenzione che si rendono necessario per mantenere l’immobile in buono stato di conservazione.
Definizione:
L’inquilino deve restituire l’immobile nello stato in cui era al momento della consegna, salvo naturalmente il normale deterioramento dovuto all’uso e al passare del tempo. Ciò implica che debba farsi carico dei lavori di manutenzione corrente e delle riparazioni di minore importanza, oltre che della sostituzione degli elementi rovinati con l’uso.
In nessun caso l’inquilino è tenuto ad effettuare le riparazioni che si sono rese necessarie per l’invecchiamento dell’immobile, o a causa di difetti o di vizi di costruzione. Così come non è tenuto a riparare i danni che siano dovuti a caso fortuito o forza maggiore, quando riguardino le strutture portanti o fìsse.
Come si vede, tutte le riparazioni di maggior rilievo sono a carico del proprietario il quale ha l’obbligo di mantenere l’immobile in condizioni tali da servire all’uso a cui è destinato (abitazione, negozioo altro), salvo che i danni non siano stati causati dall’inquilino stesso o dalle persone che abitano con lui anche temporaneamente, coniuge, convivente, figli, ma anche semplici ospiti o amici in visita.
Riparazioni a carico dell’inquilino:
In linea generale è a carico dell’inquilino la piccola manutenzione, ovvero tutte quelle riparazioni, di solito di modesta entità economica, che dipendono dal normale uso dell’immobile o degli impianti che lo corredano – quindi la ritinteggiatura interna, la sostituzione di un vetro rotto o di un rubinetto e così di seguito.
La legge sull’equo canone, poi, pone a carico dell’inquilino anche le spese per i servizi di pulizia, per il funzionamento e l’ordinaria manutenzione dell’ascensore, lo spurgo di pozzi neri e latrine.
Gli obblighi:
Se da una parte, quando l’inquilino entra nell’immobile ha il diritto di esigere che sia in buono stato e che le installazioni funzionino perfettamente, dal canto suo il proprietario al momento del rilascio ha il diritto di trattenere sul deposito di garanzia la somma necessaria per quelle riparazioni che l’inquilino non si è curato di fare.
Questa somma rappresenta le spese di rimessa a nuovo sostenute dal proprietario e deve corrispondere esattamente alle spese che avrebbe dovuto sostenere l’inquilino, tenuto conto dello stato di vetustà dell’installazione: ad esempio, se un inquilino restituisce una vasca da bagno incrinata, il proprietario dovrà dedurre dal prezzo di una vasca da bagno nuova un ammontare corrispondente alla vetustà della vasca sostituita.
Va inoltre aggiunto che, sempre sulla base della legge sull’equo canone, il proprietario che abbia eseguito lavori di straordinaria manutenzione, può richiedere all’inquilino un aumento del canone pari al 10% della somma impiegata. Da parte sua, però, l’inquilino, qualora i lavori si protraggano oltre i 20 giorni e non gli consentano di usare liberamente e pienamente l’immobile, può pretendere una riduzione del canone in proporzione al disturbo che ha dovuto sopportare.