In generale, I proprietari dei soli box sono tenuti a partecipare a qualsiasi spesa di ricostruzione parziale o totale dell’ edificio come pure alla manutenzione della facciata, in base alla rispettiva quota di comproprietà.
Esclusioni:
Ai sensi del secondo comma dell’ art. 1123 del Codice Civile i proprietari dei box non partecipano alle spese di esercizio e manutenzione ordinaria per gli impianti e i servizi di cui non usufruiscono (Es. scale, riscaldamento, etc..etc..).
Le spese di manutenzione delle proprietà esclusive (compresi i box) sono a carico dei rispettivi proprietari.