grandeindio ha scritto:
Anzitutto ben arrivato!
Grazie mille, piacere di fare la vostra conoscenza!
grandeindio ha scritto:
Da ciò deriva che la delibera condominiale che disponga il frazionamento delle parti comuni, è nulla, (Poichè a mio giudizio si tratta di frazionamento delle parti comuni, e non di frazionamento di parti private).
in questo caso si tratta di frazionamento della proprietà esclusiva. un condomino ha diviso un’unità abitativa di 185 mq in 2 unità ( 1 di 100 mq che ha tenuto per se ed una di 85 mq che ha venduto ad un terzo ).
a seguito della risuddivisione delle tabelle millesimali, il terzo condomino subentrato adesso vanta i diritti di posto auto.