Il consiglio di condominio consente di facilitare l’amministrazione dei complessi condominiali più grandi.
Si tratta di un organo formato da più condomini scelti dall’assemblea ed è costituito con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500/1000.
Negli edifici con almeno dodici unità immobiliari, il consiglio di condominio è composto da almeno tre condomini.
In molti casi, lo stesso regolamento condominiale menziona il consiglio di condominio e ne fissa competenze e funzioni. Di solito, si elegge un rappresentante per ogni scala o palazzina, anche se rimane preferibile che il numero complessivo dei consiglieri sia dispari così, in caso di disaccordo, prevale la decisione della maggioranza. I consiglieri potranno raccogliere proposte o lamentele dei singoli condomini da presentare poi all’amministratore.
Il consiglio di condominio collabora con l’amministratore, soprattutto quando è necessario predisporre i capitolati di appalto e quando bisogna esaminare diversi preventivi. Tra le funzioni svolte, c’è sicuramente quella di facilitare la comunicazione fra condomini e amministratore, ma anche fra i primi e l’assemblea.
Il consiglio di condominio può dare dei suggerimenti all’amministratore, che rimane però sottoposto esclusivamente alla volontà dell’assemblea.
Di solito, sia l’amministratore che l’assemblea possono discostarsi liberamente dalle opinioni espresse dai membri del consiglio.
Tuttavia, il regolamento contrattuale può prevedere l’esistenza di pareri vincolanti oppure può affidare dei compiti specifici al consiglio di condominio.
L’amministratore che interrompe il suo rapporto di lavoro può consegnare al consiglio di condominio la documentazione della gestione, in modo che essa venga custodita e che il passaggio a un nuovo amministratore avvenga in modo rapido ed efficiente.
L’incarico di consigliere non prevede una retribuzione ma, qualora le sue funzioni comportino notevoli responsabilità, è possibile che l’assemblea riconosca all’unanimità un compenso per la sua attività.
Il consiglio di condominio può svolgere funzioni consultive e di controllo. Nel caso di funzioni consultive, i pareri possono essere facoltativi se non devono essere chiesti o obbligatori, quando devono essere chiesti, ma non è necessario che siano seguiti.
G.S.
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