Quando è necessario lasciare lo spazio libero per manovre
Corte di cassazione civile sez. II, 27 ottobre 2011, n. 22428
In mancanza di norme limitative della destinazione e dell’uso delle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva di un edificio condominiale, derivanti dal regolamento che sia stato approvato da tutti i condomini, la norma dell’art. 1122 c.c. non vieta di mutare la semplice destinazione della proprietà esclusiva ad un uso piuttosto che ad un altro, purché non siano compiute opere che possano danneggiare lo parti comuni dell’edificio o che rechino altrimenti pregiudizio alla proprietà comune. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che l’uso dell’area scoperta antistante il fabbricato, destinata a parcheggio, dovesse avvenire in modo da lasciare agli attori proprietari dei magazzini-garages lo spazio per le manovre di ingresso e regresso in relazione ai loro magazzini, non assumendo rilievo in contrario il mutamento di destinazione a garage operato dagli stessi attori e il fatto che il condominio convenuto sosteneva che l’area in cui erano ubicati gli immobili degli attori era stata dal costruttore destinata a parcheggio e dal condominio erano stati assegnati i posti auto)