Quando l’amministratore di condominio ha responsabilità penali
È facile che, nei condomini, ci sia sempre qualcuno pronto a gridare il proprio malcontento nei confronti dell’amministratore di condominio, compito certamente difficile e molte volte ingrato. Ma, in alcuni casi, il professionista si rende responsabile di inadempienze più o meno gravi, alcune delle quali restano nell’ ambito civilistico e si configurano come fonte di semplice responsabilità professionale con diritto al risarcimento del danno (per esempio: la mancata riscossione degli oneri condominiali, l’omessa convocazione dell’assemblea o riparazione dei beni comuni, il non corretto conteggio delle spese, ecc.); in altri casi, invece, si configurano veri e propri reati, sconfinandosi così nell’ ambito penale.
Uno dei casi più frequenti è certamente, il reato di appropriazione indebita, che scatta tutte le volte in cui l’amministratore di condominio sottrae, grazie al mandato ricevuto, beni di proprietà dei condòmini. Si pensi al caso in cui l’amministratore riscuota gli oneri condominiali sul proprio conto corrente e poi li trattenga o li spenda per sé; a questo fenomeno la riforma del condominio ha tentato di dare un rimedio imponendo l’obbligo del conto corrente condominiale. Si pensi anche al caso in cui l’amministratore, a fine mandato, non restituisce al condominio i documenti contabili [1].
L’amministratore, poi potrebbe essere responsabile di omicidio colposo o di lesioni colpose commessi nei confronti dei condòmini o di terzi qualora egli abbia omesso di custodire le cose comuni del condominio che potevano costituire un pericolo. Si pensi a un tetto spiovente le cui tegole minaccino di cadere o al pericolo generato da balconi bisognosi di manutenzione. A riguardo, la Cassazione ha più volte ricordato [2] come rientri esattamente nell’incarico dell’amministratore anche quello di attivarsi per rimuovere qualunque situazione di pericolo che possa derivare dalle cose comuni.
Può scattare inoltre il reato di mancata esecuzione di ordini della pubblica autorità tutte le volte in cui l’amministratore non provveda a far riparare il condotto fognario che genera cattivi odori sulla strada o a ridurre la rumorosità dell’impianto di riscaldamento condominiale [3].
L’amministratore, inoltre, è anche tenuto a ottemperare al versamento dei contributivi previdenziali per il personale alle dipendenze del condominio come per esempio il portiere: nel caso di omesso versamento potrebbe essere ritenuto penalmente responsabile.
[1] Cass. sent. n. 31192/2014.[2] Cass. sent. n. 25251/2008 e n. 34147/2012.
[3] Art. 650 cod. pen.
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