Quando i sottotetti non rientrano nel novero delle cose comuni
Cass., sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 12046 del 17/05/2013
Nel silenzio dei titoli per decidere la natura comune di un sottotetto si deve tenere conto della concreta prevalenza, rispetto alla funzione di copertura dello stabile condominiale, della concreta destinazione, conferita dall’originario proprietario costruttore, dei volumi in questione ad unità abitative autonomamente fruibili, ancorché ubicate sulla sommità dell’edificio e sottostanti al tetto comune.
Nella specie è stata respinta la rivendicazione di condominialità, proposta da alcuni condomini nei confronti dell’originario proprietario – costruttore e venditore dei singoli appartamenti, in quanto la Corte ha ritenuto i due sottotetti, al pari delle antistanti terrazze a livello, vere e proprie unità edilizie autonome, realizzate con regolare licenza edilizia, e pertanto non rientranti nel novero delle cose da presumersi comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c. non assolvendo in particolare ad una preminente funzione di copertura degli immobili sottostanti.