Qual è il criterio di ripartizione per la manutenzione e ricostruzione delle scale?
Le ipotesi in commento sono disciplinate dall’art. 1124 c.c., il quale recita «Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono.
La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.».
L’art. 1124 segue, non solo in senso meramente numerico, l’art. 1123. Al principio base dell’art. 1123 del riparto delle spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, comincia, codicisticamente, questa prima eccezione al principio generale: per le scale non basta il valore proporzionale alla proprietà, ma occorre anche tener conto dell’altezza della singole proprietà dal suolo. In ciò vi è uno specifico richiamo al 2° comma dell’art. 1123, che recita testualmente: «Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne».
Già in queste poche note si rileva la distinzione del nostro codice tra concetto di proprietà e concetto di uso. È opportuno notare che le tabelle millesimali, normalmente annesse agli atti di acquisto, possono prevedere la sola tabella di carattere generale. In questo caso occorrerà estrapolare le altre tabelle necessarie, provvedendo alle opportune operazioni matematiche.