Proprietà del sottotetto
sentenza n. 4744 del 14 settembre 2005 del Consiglio Stato: "Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall’umidità, tramite la creazione di una camera d’aria e non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo. In tale ultima ipotesi, l’appartenenza del bene va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo il sottotetto compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 n. 1 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale".
Esso, tuttavia, realizza una funzione diversa dalla mera camera d’aria quando sia destinato all’uso comune di tutti i condomini, come nel caso in cui sia dotato di una comunicazione diretta.con.il.vano.scale.comune".
Dunque, il sottotetto appartiene di regola al proprietario dell’ultimo piano rispetto al quale assolve funzione di isolamento termico, e non al condominio (sempre che i contratti di acquisto non.dispongano diversamente)..
Occorre però accertare, caso per caso, se e come il sottotetto comunica con le scale, per capire se invece lo si può considerare oggettivamente al servizio delle parti comuni. In tal caso, infatti viene considerato parte comune.