Il registro di anagrafe condominiale è disposto dal punto 6 dell’ art. 1130 del codice civile che recita:
L’ amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.
Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.
Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.
Scarica il modello di dichiarazione dei dati necessari per curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, leggi le istruzioni, compila e sottoscrivi il modello, riconsegna il modulo predisposto al tuo amministratore di condominio: Dichiarazione dei dati per il registro.pdf
Tenere l’anagrafe significa predisporre un modulo (on-line se ne reperisce più d’un tipo) e inviarlo ai condomini che lo devono compilare e restituire.
Quello posto in capo ai condomini è un vero e proprio obbligo di collaborazione.
Ai sensi dell’ art. 1130 C.C. n. 6 c.c., infatti, ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.
Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.
Sistema delineato dal codice civile – Registro di anagrafe condominiale
Tenuta dell’anagrafe condominiale:
a) l’amministratore richiede le informazioni;
b) il condomino le deve fornire;
c) se il condomino non le fornisce l’amministratore può acquisirle d’ufficio con costi a carico del comproprietario;
d) il condomino deve comunicare ogni variazione entro sessanta giorni dal suo avvenimento;
e) se non lo fa l’amministratore, venutone a conoscenza, gli intima di comunicarle entro trenta giorni altrimenti procede d’ufficio con spese a carico dell’inadempiente.
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