Il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto ai condòmini, anche per i trattamenti svolti dall’ assemblea e dall’ amministratore, le misure necessarie per una corretta gestione dei dati personali.
Nozione
Il condomìnio, titolare del trattamento, può trattare solo informazioni personali pertinenti e necessarie per la gestione e l’ amministrazione delle parti comuni.
Le informazioni possono riguardare sia tutto il condomìnio (Dati relativi a consumi collettivi), sia i singoli partecipanti (Dati anagrafici, indirizzi, quote millesimali); i numeri di telefono possono essere trattati solo con il consenso degli interessati, a meno che compaiano già in elenchi telefonici pubblici.
Verifica
Per verificare l’ esattezza degli importi dovuti, ciascun condòmino può essere informato, in sede di rendiconto annuale o su richiesta, delle somme dovute dagli altri e di eventuali inadempimenti. Ne consegue che il rendiconto, d’ ora in poi, dovrà essere predisposto soltanto con i dati amministrativi generali del condomìnio, e non potrà più comprendere il prospetto di riparto.
Da ciò deriva che sarà necessario dotarsi di un prospetto finanziario riepilogativo, analogo a quello proposto da aziendacondominio.