Tratto direttamente dal sito del garante:
L’amministratore di condominio può mettere a disposizione dei condomini le informazioni riguardanti la gestione dell’immobile, ma deve osservare alcune cautele nella raccolta e nell’uso di questi dati.
Il Garante ha affrontato il rapporto tra diritto alla riservatezza e disciplina della cosa comune nell’ambito di un articolato parere che trae spunto dai numerosi quesiti giunti all’Autorità in merito al trattamento dei dati personali per finalità di tipo condominiale.
Nel parere si chiarisce che la legge sulla privacy non pone ostacoli all’applicazione delle norme del codice civile riguardanti il condominio degli edifici, sottolineando comunque la necessità che vengano raccolti e utilizzati solo i dati personali necessari alla gestione amministrativa della proprietà. Da questo punto di vista, spiega il Garante, i condomini devono infatti essere considerati come contitolari di un medesimo trattamento e in quanto tali hanno il diritto di accedere e di ricevere le informazioni riguardanti l’amministrazione e il funzionamento del condominio.
Viene pertanto eliminato ogni dubbio sulla possibilità da parte dell’amministratore di comunicare dati di bilancio o prospetti contabili sulle quote pagate e sulle eventuali morosità. Per quanto riguarda l’accertamento del diritto dei condomini di intervenire all’assemblea o il calcolo delle rispettive quote di proprietà ai fini della ripartizione delle spese e dell’esercizio del diritto di voto, l’Autorità ha poi precisato che l’amministratore può acquisire queste informazioni anche attraverso la preventiva esibizione da parte dei condomini di una copia o di un estratto dell’atto notarile di proprietà. In ogni caso, ribadisce il Garante, devono essere rispettati i principi di pertinenza e di non eccedenza previsti per il trattamento dei dati personali dalla legge sulla privacy. In base a questi principi, ha precisato l’Autorità, potranno quindi essere raccolti ed eventualmente archiviati anche ai fini del loro periodico aggiornamento solo i dati strettamente indispensabili alla convocazione o al funzionamento dell’assemblea, (per esempio la proprietà o la superficie dell’immobile ai fini del calcolo dei millesimi), mentre non dovranno essere prese in considerazione altre informazioni come quelle riguardanti il prezzo pagato per l’acquisto dell’appartamento.
L’amministratore può mettere queste informazioni a disposizione dei condomini che ne fanno richiesta e che potrebbero essere interessati a verificare la regolare convocazione di un’assemblea o ad impugnare le decisioni assunte, ma deve adottare le cautele necessarie per evitare l’accesso ai dati da parte di persone estranee.