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Preventivo delle spese in condominio

Preventivo delle spese in condominio

L’articolo 1135 del codice civile, al punto 2 dispone che l’assemblea provvede all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini.

Pertanto ogni amministratore deve allegare al fascicolo di assemblea la bozza di preventivo delle spese ordinarie dell’esercizio e la relativa ripartizione tra i condòmini, la quale, dopo l’approvazione, diventerà esigibile dall’amministratore a nome e per conto del condominio.

Al fine di condividere con i condòmini le decisioni di spesa previste per l’esercizio successivo, è utile presentare il preventivo delle spese a confronto con il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente.

In questo modo le differenze di valore previste scaturiranno in modo evidente, e potranno essere eventualmente discusse durante la riunione.

Voci di spesa da imputare nel preventivo delle spese

Le voci di spesa da imputare nel preventivo delle spese si possono suddividere in tre gruppi differenti:

  1. Spese di consumo e di mantenimento (Pulizia, acqua, amministrazione, manutenzione del cancello, giardino … etc…)
  2. Manutenzioni impreviste di carattere ordinario (Lavori edili, spurghi, fabbro, elettricista, etc… etc…)
  3. Formazione di fondi per spese previste ma indeterminate (Spese legali, manutenzioni non finanziate – ossia fondi a copertura della morosità).

Per essere esigibile il preventivo delle spese deve essere approvato dall’assemblea.

In seconda convocazione la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio (Vedi art. 1136 C.C.).

Per la Community AziendaCondominio, la composizione del fascicolo dell’ assemblea, da consegnare ai condòmini insieme all’avviso di convocazione dell’ assemblea per l’approvazione, è formata dai seguenti documenti, da predisporre con l’ordine che segue:

  1. Nota sintetica della gestione ex art. 1130 bis C.C. con allegati.
  2. Rendiconto comparativo esercizio preventivo/consuntivo dell’esercizio.
  3. Riepilogo finanziario ex art. 1130 bis C.C.
  4. Conto della gestione dell’ esercizio, e relativa ripartizione tra i condòmini con evidenza del conguaglio finale ex art. 1135 C.C.
  5. Preventivo delle spese per l’esercizio successivo, e relativa ripartizione con piano finanziario delle scadenze ex art. 1135 C.C.
  6. Dichiarazione contestuale all’accettazione dell’incarico ex art. 1129 C.C. II comma.
  7. Specifica analitica del compenso dell’amministratore, approvato insieme al rendiconto preventivo, ex art. 1129 C.C. terz’ultimo comma.

Inoltre l’amministratore deve sempre tenere aggiornato il registro della contabilità condominiale ex art. 1130 bis C.C., in cui sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita.

Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate.

Leggi altri approfondimenti su come predisporre il rendiconto consuntivo.

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Antonio Azzaretto:
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