Presidente dell’ assemblea di condominio
Avv. Alessandro Gallucci scrive…
Chi nomina il presidente dell’assemblea condominiale?
PresidenteQuali sono le sue funzioni?
Che cosa accade se le esercita arbitrariamente?
Si tratta della questione più comune cui è necessario rispondere per comprendere il ruolo di questa figura, con un’avvertenza: la riforma del condominio ha eliminato dal codice civile, esattamente dall’art. 67 disp. att. c.c., l’unico riferimento normativo alla figura del presidente dell’assemblea.
Ciò fa si che oggi, ancor più di ieri, per il ruolo di presidente dell’assemblea si debba fare riferimento a norme che regolano casi analoghi ed al ruolo della giurisprudenza.
Per quanto riguarda l’assemblea, quando le norme sul condominio non disciplinano determinati aspetti del suo funzionamento, studiosi e giurisprudenza fanno riferimento, per analogia (art. 12, secondo comma, disp. prel. c.c.), alle norme dettate per l’assemblea della società per azioni.
Con riferimento al Presidente dell’assise, dunque, la norma cui guardare è il primo comma dell’art. 2371 c.c., rubricato Presidenza dell’assemblea, che recita:.
L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
Ruolo e poteri del presidente
Presidente assembleaIl presidente, dunque, è uno dei condomini che, scelto al momento della costituzione dell’assemblea, ha due compiti fondamentali:
a) verificare la corretta convocazione di tutti i condomini;
b) garantire il corretto svolgimento della riunione.
Come si sceglie il presidente? In assenza di disposizioni del regolamento, che ad esempio potrebbe individuarlo nel condomino più anziano, la scelta andrà fatta a maggioranza dai presenti all’assemblea.
Il Supremo Collegio ha, tuttavia, evidenziato che la mancata nomina del presidente rappresenta una mera irregolarità che non inficia la validità della deliberazione (Cass. 15 luglio 1980 n. 4615). Il presidente, appurato che l’assise può svolgersi regolarmente, è tenuto a disciplinarne lo svolgimento.
Quali sono i poteri di cui dispone per fare ciò? Fermo restando quanto, eventualmente, disposto nel regolamento di condominio ed assodato che la legge non dice nulla in merito, per valutare la legittimità del comportamento del presidente è necessario analizzare i risvolti pratici della locuzione garantire il corretto svolgimento della riunione.
A tal fine il presidente dovrà fare in modo che tutti i condomini abbiano la possibilità di esprimere le proprie opinioni per poter giungere ad una deliberazione che, anche se non condivisa, sia effettivamente partecipata da tutti quanti.
Un esempio chiarirà il concetto.
Si pensi ad un’assemblea con un grosso numero di partecipanti. In questi casi il presidente potrà, nell’esercizio delle proprie funzioni, contingentare i tempi d’intervento di ogni partecipante al fine di permettere a tutti quanti di esporre il proprio punto di vista.
In un caso risolto dalla Cassazione con sentenza n. 24132/09 (l’ultima del Supremo Collegio in materia di poteri del presidente dell’assemblea condominiale) un condomino lamentava l’illegittimità di questo comportamento non tanto in relazione ai minuti a disposizione (in tale circostanza ognuno aveva diritto a parlare per dieci minuti), quanto perché, a suo dire, un simile potere non era riconducile all’esercizio delle funzioni tipiche del presidente.
La Cassazione, rigettando tali argomentazioni, ha sostenuto, invece, la legittimità di questo modus operandi, in quanto il presidente, pur in mancanza di una espressa disposizione del regolamento condominiale, che lo abiliti in tal senso, può stabilire la durata di ciascun intervento, purché la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilità di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti posti in discussione (così Cass. 13 novembre 2009 n. 24132).
L’unico limite, quindi, com’è dato intendere è la ragionevolezza del contingentamento dei tempi che non deve mai finire per comprimere il diritto dei condomini ad esprimere le proprie ragioni.
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