A norma dell’articolo 2948, n. 4 del codice civile,la prescrizione dei contributi condominiali matura nel termine di cinque anni.
A nostro giudizio,non basta ad interrompere il termine prescrizionale il semplice inserimento del debito del condomino moroso nei rendiconti annuali di gestione,posto che,a norma dell’articolo 2943 del codice civile,l’interruzione della prescrizione può avvenire solo con atto giudiziale o con “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore ” ( articolo 2943 del codice civile ).
Il semplice inserimento del debito nei rendiconti annuali non rappresenta,a nostro giudizio,alcuna costituzione in mora del debitore. Si veda,in questo senso,Cassazione 24 settembre 1999,n. 10504,per la quale “affinchè un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione,a norma dell’articolo 2943,comma 4 del codice civile,esso deve contenere anche l’esplicitazione di una pretesa,vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento,idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo,con l’effetto di costituirlo in mora “.