Poteri dell’ amministratore "in prorogazio"
Alcuni "esperti" sostengono che l’ amministratore in prorogazio dovrebbe occuparsi solo della normale amministrazione, evitando di gestire delibere che coinvolgano opere di manutenzione straordinaria, o cause proposte dal condominio contro terzi.
Questa tesi, seppur sia una tesi condivisibile dal punto di vista della deontologia professionale, risulta di scarso valore pratico.
Infatti, da una parte se la mancata nomina è dovuta alla mancanza di quorum previsto dalla legge, è probabile che nell’ ente condominio in questione, non si possa raggiungere neanche il quorum necessario per la delibera inerente eventuali lavori straordinari.
D’ altra parte si deve anche sottolineare che se l’ amministratore protempore "in prorogazio" si rifiutasse di eseguire una delibera riguardante dei lavori straordinari per "deontologia professionale", rischierebbe di essere citato in giudizio per danni.
E poi è bene chiarire che l’ essere "in prorogazio" non toglie all’ amministratore alcuna responsabilità per ciò che sono gli obblighi dell’ amministratore.
Ad esempio, la Cassazione, con sentenza n. 3588/1993 ha chiarito che l’ amministratore (anche se in prorogazio), è costretto a risarcire i condòmini degli interessi legali richiesti dall’ INPS sui mancati versamenti dei contributi del portiere.