Posti auto e criteri di assegnazione
di Giuseppe Spoto
Turnazione, sorteggio o eccezionalmente in base ai millesimi
L’approfondimento di questa settimana è dedicato ai problemi di parcheggio condominiale. La conformazione degli spazi comuni da adibire per il parcheggio degli autoveicoli può essere diversa a seconda dei condominii interessati e non sempre è facile stabilire quale regola vada applicata per risolvere problemi specifici.
Per adibire a parcheggio uno spazio comune non utilizzato, in modo da assicurarne il miglior godimento, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1000. Di solito agli estranei è vietato il parcheggio interno, ma potrebbe essere tollerato il parcheggio momentaneo di eventuali ospiti in transito, purché ciò non impedisca agli altri condomini di poter parcheggiare il proprio autoveicolo.
Assegnazione
Nell’ipotesi in cui lo spazio da adibire al parcheggio non consente a tutti di avere un posto auto possono essere utilizzati diversi criteri.
L’assegnazione potrebbe avvenire per turnazione, per sorteggio, ma potrebbe anche essere effettuata eccezionalmente in relazione ai millesimi di proprietà.
Tuttavia, quando i posti auto sono concessi in uso esclusivo e permanente solo ad alcuni condomini, è possibile che questi ultimi siano obbligati a pagare un corrispettivo in denaro.
Lo spazio assegnato in via esclusiva a ciascun condomino potrebbe essere recintato a condizione di non impedire ad altri la manovra e a condizione di non ridurre lo spazio altrui. Per locare il cortile come parcheggio solo ad alcuni condomini è necessario il consenso unanime dell’assemblea. L’alienazione di posto auto assegnato all’interno di uno spazio condominiale richiede l’unanimità dei consensi, quando esso è un bene comune e non di esclusiva proprietà del condomino. Non sono mancati casi di impugnazione per eccesso di potere di delibere condominiali aventi ad oggetto l’assegnazione di spazi senza tenere conto delle esigenze di tutti i condomini.
Posti comuni
In mancanza di espressa assegnazione, se vi sono posti comuni a disposizione di tutti a turnazione, non è consentito ad un condomino di parcheggiare in modo prolungato tale da impedire il godimento altrui. A meno che i luoghi non lo consentano, fermo restando il consenso degli altri condomini è vietato parcheggiare negli spazi di transito comune e all’entrata e uscita del garage condominiale.
Se un condomino acquista un autovettura di grossa cilindrata che non entra nello spazio assegnatogli non può chiedere la revisione delle assegnazioni, visto che la scelta di acquistare un autoveicolo fuori misura non può essere un fastidio ingiustificato per gli altri condomini.
Destinazione d’uso
È consentito mutare la destinazione di uso di un giardino comune e trasformarlo in parcheggio, purché tale decisione sia approvata dai 4/5 dei partecipanti al condominio rappresentanti i 4/5 del valore dell’edificio in modo da soddisfare esigenze di interesse condominiale, soprattutto in quelle zone dove è difficile poter parcheggiare all’esterno.
L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà indicare espressamente la modifica richiesta, la nuova destinazione di uso e dovrà rimanere affisso per non meno di 30 giorni consecutivi nei locali di utilizzo comune. Tale avviso dovrà essere comunicato mediante raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da giungere almeno 20 giorni prima della data di convocazione.
http://www.leggo.it/CASA/CONDOMINIO/i_p … /886.shtml