Ponteggi poco sicuri e responsabilità
Chi subisce un furto nel proprio appartamento favorito da ponteggi poco sicuri o privi di una illuminazione adeguata può chiamare a risponderne oltre all’impresa appaltatrice anche il condominio che è tenuto a vigilare.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6435/2009, accogliendo il ricorso di due fratelli contro la decisione della Corte di Appello di Napoli che aveva escluso ogni omissione colposa da parte del condominio sulla base del fatto che non aveva «realizzato o concorso a realizzare» l’impalcatura e neppure era tenuto ad alcun obbligo di sorveglianza compito che invece spettava eslcusivamente all’impresa esecutrice.
I giudici di Piazza Cavour considerato che era stata accertata l’esistenza del ponteggio metallico alla data del furto e che questo era avvenuto utilizzando le impalcature sprovviste di protezione, hanno chiarito che la responsabilità del condominio deve essere ricollegata «all’accertato mantenimento della struttura in assenza di cautele a tutela dei singoli condomini».
Il condominio, dunque, non è stato sufficientemente attento alle modalità con le quali l’impresa appaltatrice ha eseguito i lavori, né si è attivato successivamente di fronte al fatto che l’impalcatura era stata montata «senza luci esterne e senza alcuna struttura di sicurezza per l’inviolabilità degli appartamenti» così venendo meno alle regole di custodia, previste dall’articolo 2051 del codice civile, che gravano sempre sul committente rendendolo corresponsabile con l’appaltatore.
A ciò va aggiunto il fatto che il condominio non aveva comunicato il nome della ditta rendendone praticamente impossibile la chiamata in causa. Responsabilità condivisa e procedimento da rifare dunque dinnanzi ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.