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Ponteggi, danni da cose in custodia

di Alessandro Gallucci,

La materia dei danni da cose in custodia, ossia la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., si arricchisce di un’altra pronuncia che per la sua complessa argomentazione c’è utile per comprendere un fatto: è sempre bene tenere distinto il danno proveniente dalla cosa in custodia da quello commesso con la cosa; in quest’ultimo caso, infatti, il custode non può essere chiamato a rispondere di tale danno in quanto la fattispecie non è tra quelle disciplinate dal succitato art. 2051 c.c. E’ questo il contesto nel quale il Tribunale di Messina, con una sentenza del 12 giugno 2012, ha rigettato la domanda di alcuni condomini che chiedevano il risarcimento del danno causato alle loro autovetture da materiale caduto da ponteggi utilizzato da una ditta per l’esecuzione di lavori di manutenzione.

La domanda dei condomini era stata proposta anche contro il condominio per sentirlo dichiarare responsabile. La sentenza del Tribunale di Messina ha respinto la domanda. Si legge in sentenza che: “ la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa» (Cass. n. 8005/10; Cass. n. 858/08). Il rapporto di custodia postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa con il conseguente potere-dovere di intervento su di essa, spettante al proprietario o anche al possessore o detentore (così, Cass. n. 16231/05). Questi consolidati principi sono conformi alla logica delle cose e alla ratio della norma citata. Sarebbe arduo concepire la responsabilità delineata dall’art. 2051 c.c. rispetto a cose che il preteso danneggiante non può fisicamente né giuridicamente controllare, perché non può agire sul loro stato o influire sulla loro conformazione né limitare la possibilità che terzi – specifici o indifferenziati – entrino in contatto con esse. A meno di non costruire un obbligo sganciato e indipendente dalla possibilità di osservarlo: il che darebbe luogo ad un puro predicato nominale privo di referente sostantivo nella realtà. In una situazione così immaginata l’andare esente da responsabilità sarebbe rimesso o alla sorte o al caso” (Trib. Messina 12 giugno 2012 n. 1238).

Il condominio, dicono i giudici siciliani, non può essere considerato responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni causati con la cosa, nel caso di specie i ponteggi, dei quali non può nemmeno essere considerato custode.

“ La responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. presuppone l’esistenza di un rapporto di custodia, cioè di una relazione intercorrente fra la cosa da cui scaturisce il danno e colui il quale ha l’effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore). Il condominio appaltante non è custode delle impalcature e dei ponteggi montati e allestiti dall’appaltatore a cui abbia affidato l’esecuzione di un’opera, non potendo rispetto a quei manufatti esercitare autonomamente, sul piano materiale e fisico, alcun atto o intervento volti a incidere sulla loro conformazione: conseguentemente, il condominio non è responsabile dei danni, di qualsiasi genere, che dalle impalcature e dai ponteggi siano derivati nella sfera di terzi, inclusi gli stessi condomini” (Trib. ult. cit.).

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