Per riscaldamento ed elettricità la parziarietà non vale
Con la legge 220/2012 è stato stabilito che i terzi creditori rimasti insoddisfatti, seppur soltanto dopo aver tentato inutilmente di agire in via esecutiva nei confronti dei condomini che non abbiano pagato le loro bollette relative a quella determinata spesa, possano poi pretendere il pagamento degli importi spettanti ai morosi anche dai restanti condomini, i quali abbiano già regolarmente versato la rispettiva quota all’amministratore.
Ogni condomino, per le spese assunte dopo il 18 giugno 2013, diviene altresì "garante" per legge delle quote dovute dai morosi, seppur in via sussidiaria, e cioè condizionata dalla preventiva infruttuosa escussione di questi ultimi.
In realtà, questa garanzia legale di pagamento delle bollette dei propri vicini inadempimenti sembra essere qualcosa di – oltreché assai complicato sotto un profilo dell’azionabilità processuale – difficile a verificarsi sotto un profilo pratico.
La stessa Riforma ha disposto che l’assemblea, quando provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, deve costituire obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.
Fondo che mette al riparo i partecipanti dall’eventualità di essere chiamati a rispondere delle quote lasciate inadempiute dai morosi, in quanto, finché persistano "morosi" nei versamenti, il fondo non si avrebbe ancora per costituito e sarebbe impedito dar corso legittimamente alla spesa.
Ma tutto questo cosa comporta con riguardo alla prassi seguita dai fornitori di energia elettrica, acqua o gas al condominio, i quali, se l’amministratore non riesca a pagare l’intero importo della bolletta relativa ai consumi degli impianti comuni, in conseguenza del mancato versamento delle quote dovute da alcuni soltanto dei comproprietari, interrompono l’erogazione all’intero edificio?
È questa una violazione del principio di parziarietà dei debiti dei condomini verso i terzi creditori? Assolutamente no.
I contratti di utenza elettrica e idrica o di distribuzione del gas sono infatti inquadrabili nello schema del contratto di somministrazione. Sia apposite clausole contrattuali, sia in generale l’articolo 1565 del Codice civile, prevedono la facoltà del gestore somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento delle bollette.
In ipotesi di utenze condominiali, la pratica degli affari imputa il contratto alla collettività organizzata condominiale, e non frazionatamente a ciascuno dei singoli condomini; dunque, il gestore vanta il proprio credito per i consumi registrati per l’intero debito fatturato unicamente nei confronti dell’amministratore.
L’obbligo del partecipante verso il condominio, e il debito dell’amministratore verso il fornitore dell’energia elettrica, dell’acqua o del gas, sono infatti indipendenti.
L’amministratore non può opporre al fornitore il ritardo nel pagamento delle rate di spesa da parte di qualcuno dei condomini, né il singolo condomino può opporre all’amministratore che il pagamento sia stato da lui effettuato direttamente al terzo fornitore.
La sospensione delle forniture per i servizi condominiali dell’intero edificio costituisce, in sostanza, reazione all’inadempimento dell’unico utente "condominio".
Rispetto al contratto di utenza condominiale, dunque, non vi sono «più debitori obbligati», ma un solo debitore (il condominio), perciò non ha senso di parlare di solidarietà o parziarietà fra i singoli condomini.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e- … d=AbO45bXI