Secondo il CNDCEC, il professionista inadempiente non può essere designato alla gestione dei procedimenti di mediazione
Il CNDCEC, nello studio “Requisiti e ruolo del mediatore: alcune riflessioni” pubblicato ieri, 15 novembre 2012, esamina alcuni profili relativi alla figura e all’attività di mediazione nelle controversie civili e commerciali di cui al DLgs. 28/2010.
In particolare, nel documento – predisposto a cura della commissione “Arbitrato e conciliazione” – vengono trattati gli obblighi informativi, l’obbligo di riservatezza e la formalizzazione dell’accordo di conciliazione.
Per quanto riguarda il primo profilo, il DM 180/2010 subordina il riconoscimento della qualifica di mediatore al possesso di determinati requisiti di qualificazione, onorabilità, formazione. Sono, inoltre, richieste comprovate conoscenze linguistiche per la mediazione in materia internazionale.
In particolare, il mediatore deve possedere una specifica formazione, con un costante aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione iscritti nell’apposito elenco e la partecipazione, sempre nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti (art. 4, comma 3, lett. b), del DM 180/2010). L’organismo è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito (art. 8, comma 4, del DM 180/2010).
Premesso quanto sopra, il CNDCEC – nello studio in commento – solleva alcune problematiche di ordine pratico.
Vi è, prima di tutto, la difficoltà dei mediatori ad assolvere in concreto l’obbligo di tirocinio per il limitato numero di mediazioni, per la pratica diffusa da parte degli organismi di mediazione di riservare il tirocinio ai soli iscritti nei propri elenchi e per il diniego di autorizzazione delle parti coinvolte nella mediazione.
Vi è, poi, la mancanza di precisi chiarimenti sulle possibili conseguenze in caso di inadempimento. È da ritenere, secondo il CNDCEC, che il professionista sprovvisto di idoneo aggiornamento formativo non possa essere designato alla gestione dei procedimenti di mediazione. Infatti, l’“irregolarità” riscontrata potrebbe impedire l’omologa del verbale di accordo (art. 12, comma 1, del DLgs. 28/2010).
Passando al secondo punto, a carico del mediatore è posto l’onere di rispettare il principio della riservatezza. Si vedano, a tal proposito, l’art. 9, che vieta allo stesso di rivelare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il procedimento all’esterno, oltre alle informazioni acquisite nelle sessioni private alle altre parti in mediazione, salvo autorizzazione, e l’art. 10 del DLgs. 28/2010, che, con riferimento a tali informazioni, impone il segreto professionale.
A tal proposito, il CNDCEC ritiene “auspicabile” la conservazione da parte del mediatore nel fascicolo del procedimento di tutto il materiale raccolto e la verbalizzazione dei singoli incontri, “senza riportare le parole dette dalle parti, ma giusto per lasciare una traccia”, eventualmente richiedendo l’autorizzazione scritta della parte stessa.
Utile per il mediatore conservare il materiale raccolto
Circa, poi, il segreto professionale, il CNDCEC, “suggerisce”, in mancanza di un riferimento espresso dell’art. 10 sopra citato ai mediatori-tirocinanti, venendo richiamati infatti solo i “mediatori” in quanto tali, una palese manifestazione da parte di tutti i soggetti legittimati a partecipare all’incontro del consenso alla presenza del tirocinante e la dichiarazione firmata di riservatezza da parte del medesimo.
Infine, l’ultimo aspetto approfondito dal CNDCEC concerne la redazione dell’accordo di conciliazione, che costituisce un negozio di autonomia privata sul quale il mediatore non interviene assolutamente né in termini di formazione né di redazione. Infatti, l’accordo è un atto ad opera esclusivamente delle parti, e cioè dei destinatari dei suoi effetti giuridici, e non di un soggetto terzo.
Così dispongono l’art. 1, comma 1, lett. a), del DLgs. 28/2010, secondo il quale la “mediazione” rappresenta l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa e la lett. b) della medesima disposizione, ai sensi della quale il “mediatore” è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio.
In ogni caso – conclude il CNDCEC – l’organismo di mediazione è direttamente responsabile per la proposta del mediatore contraria all’ordine pubblico e alle norme imperative (art. 14, comma 2, lett. c) del DLgs. 28/2010).
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_400742.aspx