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Pavimentazione terrazzo al piano attico del condominio: chi paga?

Pavimentazione terrazzo al piano attico del condominio: chi paga?
Per la parte a copertura dei piani inferiori c’è suddivisione delle spese, non è così per le parti aggettanti

Avv. Massimo Chimienti scrive…

Quesito: Nel nostro condominio dobbiamo rifare la pavimentazione del ‘terrazzo a livello’, a uso esclusivo del piano attico, per infiltrazioni al piano sottostante, certificate da relazione tecnica.

Tale terrazzo, allo stesso livello dell’unità abitativa, ha una parte che svolge la funzione di lastrico solare e una parte aggettante rispetto alla facciata dello stabile con l’esclusiva funzione di ampliamento della superficie calpestatile e quindi maggiore abitabilità e fruibilità del bene.

Tenendo conto della giurisprudenza fino ad oggi espressa, qual è il corretto criterio per ripartire equamente le spese relative alla pavimentazione? Inoltre, dato che ci sono varie tesi di alcuni condomini supportate da sentenze contrapposte passate in giudicato (cosa che sta creando pesanti attriti tra i condomini stessi), ho una seconda domanda: tali sentenze sono vincolanti? E se lo sono, qual è quella più vincolante?”

Risponde l’Avv. Massimo Chimienti, Studio Avvocati Chimienti

I lastrici solari costituiscono parti comuni dei fabbricati e possono essere concessi in uso esclusivo a uno dei condomini, che sarà tenuto a corrispondere un terzo delle spese mentre i restanti due terzi verranno ripartiti tra i proprietari delle unità immobiliari site nella verticale della superficie coperta dal lastrico solare suddetto.

Per la parte restante, da quello che mi pare di capire senza aver visionato i luoghi, ritengo possa applicarsi la disciplina dei c.d. balconi aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell’edificio costituendo solo un prolungamento dell’appartamento e rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.

Essi, pertanto, non fungono da copertura del piano inferiore in quanto dal punto di vista strutturale sono del tutto autonomi rispetto agli altri piani e non soddisfano una utilità comune ai due piani.

Detti balconi e le relative solette, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio, non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani e ad essi non può applicarsi il disposto dell’articolo 1125 c.c. secondo cui “le spese per la ricostruzione e manutenzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.

Laddove, invece, dette parti dovessero essere considerate condominiali, la relativa spesa andrà ripartita secondo le vigenti tabelle millesimali.

http://www.quotidianocasa.it/2015/11/14 … aga/23022/

 

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