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Parti comuni con vincoli più severi

Sino ad oggi, gli articoli del Codice Civile 1102 e 1122 sono sostanzialmente le uniche norme alle quali dovesse fare riferimento chi intendeva eseguire modifiche anche notevolissime alla propria unità immobiliare all’ interno di un condomìnio.

Se le proposte provenienti tanto dalla nuova maggioranza che dalla opposizione diverranno legge, non si potranno “eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d’ uso indicata nel titolo, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive, o ne diminuiscono notevolmente il godimento o il valore, oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’ edificio.

Più vincoli

Si incrementano quindi i vincoli e si pone l’ accento anche sulla destinazione d’ uso, che prima poteva essere considerata solo da un regolamento contrattuale e non poteva essere mai vietata su indicazione della sola maggioranza.

 

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