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Partecipazione in assemblea di un estraneo

La partecipazione all’assemblea di un estraneo al condominio al posto del proprietario: se nessuno dice nulla allora è legittima

Ieri sera s’è tenuta l’assemblea del condominio nel quale abito ed ho notato che al posto del mio vicino Tizio ha partecipato alla riunione una persona che non abita nell’edificio: è regolare?

A volte per riservatezza, a volte per cercare appigli per provare ad invalidare una deliberazione assembleare, sta di fatto che in molti mi pongono questa domanda.

La risposta è semplice e vale tanto per adesso, quanto per il periodo successivo all’entrata in vigore della riforma.

Se il regolamento condominiale non vieta la partecipazione all’assemblea di estranei e se i condomini non obiettano sulla in merito, il condomino può delegare a partecipare chiunque ritenga più opportuno (dopo l’entrata in vigore della riforma solamente l’amministratore non potrà più ricevere alcuna delega).

La fonte di queste affermazioni risiede nei provvedimenti presi dal Garante per la protezione dei dati personali.

Qui di seguito le pronunce del garante in materia di partecipazione all’assemblea condominiale di estranei al condominio

In un caso, è stato chiesto di verificare se la partecipazione di alcuni soggetti non appartenenti alla compagine condominiale a due assemblee di condominio fosse conforme alla disciplina di protezione dei dati. Dalle risultanze istruttorie non è risultato chiaro a che titolo uno dei predetti soggetti avesse partecipato ad una delle due assemblee. Nondimeno, considerato che l’amministratore di condominio ha dichiarato, ai sensi dell’art. 168 del Codice, di aver preso atto delle indicazioni fornite dall’Autorità e di averne fatto puntuale applicazione nei confronti dei soggetti attualmente amministrati, non si sono ravvisati gli estremi per promuovere l’adozione di un provvedimento da parte dell’Autorità (artt. 14, comma 2, e 11, comma 1, lett. d), reg. Garante n. 1/2007) (Nota 20 gennaio 2009).

L’Autorità è intervenuta anche nei confronti di due reclamanti che hanno lamentato, nel corso di un’assemblea condominiale tenutasi nel 2005, l’avvenuta comunicazione ad estranei alla compagine condominiale di dati personali relativi al loro contenzioso con il condominio, nonché alla loro condizione di morosità. Dagli elementi acquisiti non è risultato provato che i soggetti estranei (un tecnico e il rappresentante legale di una ditta appaltatrice di lavori condominiali) avessero assistito solamente alla trattazione del punto all’ordine del giorno che li riguardava, poiché il verbale non dava conto di tale circostanza. L’Autorità ha quindi ravvisato nel caso una comunicazione a terzi dei dati personali dei reclamanti, in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice), oltre che in assenza del consenso degli interessati (ovvero di altro presupposto di liceità del trattamento: art. 24 del Codice). Il titolare del trattamento è stato pertanto invitato a fornire riscontro (regolarmente pervenuto) in ordine alle misure adottate per evitare, in futuro, il ripetersi di eventi analoghi (Nota 16 aprile 2008). Infine è stato affermato che “ possono comunque partecipare all’assemblea soggetti terzi (ad esempio, tecnici o consulenti) per trattare i punti all’ordine del giorno per i quali i partecipanti ne ritengano necessaria la presenza (cfr. Provv. 19 maggio 2000, cit.); con l’assenso dei partecipanti o sussistendo le condizioni previste da specifiche disposizioni normative (quale ad esempio l’art. 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani) potrà partecipare all’assemblea il conduttore di un immobile del condominio” (Provv. 18 maggio 2006).

Avv. Alessandro Gallucci

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